Inammissibile ricorso che ripropone motivi di gravame senza confronto con sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 35369 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre i motivi di gravame senza un effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. A tal fine può limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato può risultare sufficiente.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 7, comma 15-bis C.d.S., contestato per aver esercitato attività di parcheggiatore su suolo pubblico senza autorizzazione.

Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi proposti costituiscono, infatti, mera riproposizione dei motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. La censura non si misura con il percorso argomentativo del giudice del merito e resta perciò priva del necessario carattere di criticità.

Sul piano sostanziale, la Corte rileva che i giudici del merito avevano già operato una valutazione complessiva della condotta del prevenuto. L’imputato era stato sorpreso dall’ufficiale di P.G. mentre teneva comportamenti chiaramente riconducibili all’attività di parcheggiatore su suolo pubblico, pur non avendone autorizzazione. La Corte precisa che è irrilevante la corresponsione di somme di denaro, trattandosi di condotta non prevista dalla norma incriminatrice.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha fornito motivazione esaustiva e non illogica, ponendo in rilievo la negativa personalità dell’imputato, desunta dai precedenti penali a suo carico. La decisione è coerente con i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nella specie (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005).

La Corte ribadisce che, ai fini del riconoscimento o dell’esclusione delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e idoneo a determinarne o meno il beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020). Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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