Furto consumato se la refurtiva resta nella sfera di vigilanza della vittima (Cass. pen. Sez. VII n. 35373 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di furto si consuma nel momento in cui la cosa sottratta passa, anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui è avvenuta la sottrazione, sotto il dominio esclusivo dell’agente. Non assume rilievo, ai fini della configurabilità del tentativo, né la circostanza che la refurtiva permanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con possibilità di pronto recupero, né la durata del possesso, né le modalità di custodia o di trasporto della cosa. In tema di recidiva, l’apprezzamento dell’attitudine della nuova condotta a rivelare la maggiore capacità a delinquere integra motivazione congrua ove ancorato ai precedenti specifici e alle modalità del fatto. La dosimetria della pena resta nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve l’onere motivazionale richiamando i criteri dell’art. 133 cod. pen., salvo che la pena irrogata si discosti in misura sensibile dal medio edittale.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado per il delitto di furto aggravato. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di condanna. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, alla qualificazione del fatto come consumato anziché tentato, all’applicazione della recidiva ed al trattamento sanzionatorio, per non essere state valorizzate in misura piena le attenuanti generiche già concesse.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo, meramente reiterativo della doglianza d’appello, si risolve in censure sulla ricostruzione del fatto e sulle valutazioni di merito, prive di alcuna illogicità. I giudici di merito avevano evidenziato che la ricorrente, allontanatasi dal centro commerciale subito dopo il furto, conosceva l’ubicazione della refurtiva e, alla vista del vigilante, aveva reinserito le banconote nel portafoglio della persona offesa.

Quanto alla lamentata configurabilità del tentativo, la Corte territoriale ha applicato un principio consolidato: il compendio delittuoso era uscito dalla sfera di controllo della persona offesa, con conseguente piena consumazione del furto. La Corte di legittimità ribadisce che il reato si consuma quando la cosa trafugata passa, anche per breve tempo e nel medesimo luogo della sottrazione, sotto il dominio esclusivo dell’agente, restando irrilevanti la permanenza nella sfera di vigilanza della vittima con possibilità di pronto recupero, la durata del possesso e le modalità di custodia e trasporto, richiamando Sez. 5 n. 33605 del 17.06.2022 e Sez. 4 n. 11683 del 27.11.2018.

In ordine alla recidiva, la Corte d’appello ha assolto in misura congrua l’onere motivazionale, valorizzando l’idoneità della nuova condotta a rivelare la maggiore capacità a delinquere, desunta dai precedenti per furto e dalla sottoposizione a misura cautelare nel settore dei reati contro il patrimonio, con richiamo a Sez. U n. 35738 del 27.05.2010 e Sez. 3 n. 19170 del 17.12.2014.

Sulla dosimetria, la motivazione è stata ritenuta esaustiva e non manifestamente illogica, in coerenza con il principio secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, cui è sufficiente il richiamo dei criteri dell’art. 133 cod. pen., essendo necessaria una spiegazione analitica solo quando la pena superi di molto il medio edittale. Nel caso concreto la pena finale irrogata, pari a mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro centottanta di multa, è ampiamente inferiore al medio edittale; la Corte territoriale ha inoltre sottolineato la negativa personalità della condannata, gravata da diverse condanne irrevocabili e autrice del fatto mentre era sottoposta a misura cautelare per fatto analogo.

All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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