Reato di inosservanza all’ordine di espulsione e assoluta impossidenza dello straniero (Cass. pen. Sez. IV n. 4164 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disciplina penale dell’immigrazione, costituisce giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l’inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera né acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso. Non è invece sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino. Il giudice di merito è tenuto ad accertare in concreto se lo straniero versasse in condizioni di mero disagio economico ovvero di vera e propria assoluta impossidenza, e non può risolvere il tema con una risposta formalistica.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia ha integralmente confermato la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Treviso, all’esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l’imputato colpevole di detenzione illecita di cocaina, di più cessioni della stessa sostanza e del reato di inottemperanza all’ordine di espulsione, quest’ultimo contestato ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998.
Avverso la pronuncia di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione della disciplina di valutazione della prova in ordine al reato di inottemperanza. La difesa aveva rappresentato che l’imputato era privo di denaro e di qualsiasi documento di identità, circostanza che rendeva impossibile ottemperare all’ordine di lasciare il Paese. La Corte territoriale aveva risposto che la mancanza di documenti era conseguenza della condizione di migrante clandestino, senza farsi carico della oggettiva mancanza di denaro per acquistare il biglietto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato giudicato una mera lamentazione circa la pretesa eccessività della pena, risultando la scelta del giudice di merito sufficientemente e non illogicamente giustificata, sia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quanto alla individuazione della pena nella forbice intra-edittale.
Diversa la conclusione sul primo motivo. La Corte ha osservato che il precedente richiamato dalla Corte territoriale, Sez. 1 n. 44567 del 03.11.2021, e quelli conformi fanno riferimento a situazioni di disagio economico, che si distinguono dall’assoluta impossidenza. Ha richiamato, sul punto, Sez. 6 n. 27049 del 19.03.2008, secondo cui non è sufficiente il mero disagio economico, occorrendo la condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi entro il termine alla frontiera e di acquistare il biglietto per il viaggio.
La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito, investito del tema della mancanza dei documenti necessari al viaggio, si è limitato a rispondere in maniera formalistica, come se si trattasse di un illecito oggettivo, senza operare il necessario accertamento in concreto.
Nel delineare il principio cui dare continuità, la Cassazione ha richiamato Sez. 1 n. 40827 del 05.02.2019 e, in precedenza, Sez. 1 n. 30779 del 07.07.2006, che riconduce alla logica della inesigibilità della condotta e al principio ad impossibilia nemo tenetur l’inadempimento conseguente ad assoluta impossidenza o al mancato rilascio dei documenti per il viaggio sollecitamente richiesti.
Il giudice di rinvio dovrà pertanto verificare, anche mediante approfondimenti testimoniali o documentali, se l’imputato al momento del fatto versasse in condizioni di mero disagio economico ovvero di vera e propria assoluta impossidenza e se avesse rivolto idonea richiesta dei documenti e dei biglietti di viaggio alle competenti autorità. La sentenza è stata conseguentemente annullata limitatamente al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286/1998, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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