Colpa grave non presunta dal ritardo nella istanza di fallimento (Cass. pen. Sez. V n. 35825 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta semplice, l’omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, quale causa di aggravamento del dissesto, deve essere sorretta dal coefficiente psicologico della colpa grave, che non è presunta ex lege. Il dato oggettivo del ritardo è troppo generico per farne derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato. La scelta di ritardare la dichiarazione di fallimento deve essere in sé stessa determinata da un atteggiamento gravemente colposo, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; il giudice deve verificare in concreto la prevedibilità ed evitabilità dell’aggravamento del dissesto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 21 febbraio 2025, ha riformato solo in relazione al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Bergamo del 23 maggio 2024, con cui era stata affermata la responsabilità dell’imputato, nella qualità di amministratore di una s.r.l. in liquidazione, per il reato di bancarotta semplice, così riqualificato il fatto originariamente ascritto ai sensi degli artt. 216 e 223, comma 2, n. 2, legge fall.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, per avere la Corte territoriale presunto la gravità della colpa sulla base del solo ritardo nell’istanza di fallimento, trascurando gli elementi indicativi della prospettiva di continuità aziendale e la causa del dissesto; con il secondo ha denunciato motivazione apparente, per il recepimento per relationem della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato la questione centrale del ricorso: se, ai sensi dell’art. 217, comma 1, n. 4, legge fall., la gravità della colpa debba ritenersi presunta quando l’imprenditore in stato di insolenza ometta di richiedere tempestivamente il proprio fallimento. Il Collegio ha richiamato un consolidato orientamento (Sez. V n. 18108 del 2018, Sez. V n. 38077 del 2015, Sez. V n. 43414 del 2013), secondo cui la colpa grave non è presunta ex lege.
La Corte ha osservato che il ritardo nella determinazione di richiedere il fallimento può essere ricollegato a una vasta gamma di dinamiche gestionali, che varia dall’estremo dell’assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell’opinabile valutazione sull’efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse. L’eterogeneità di tali situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella più intensa dimensione della colpa.
Il Collegio ha quindi escluso che il rilievo per cui la norma postuli espressamente un’«altra grave colpa» per le condotte diverse dal ritardato fallimento implichi necessariamente che quest’ultima sia intesa dal legislatore come manifestazione tipica di colpa grave. È possibile una lettura che sottintende tale condotta come punibile in quanto connotata, in concreto, da colpa grave. La tardiva richiesta di fallimento assume dunque la consistenza di un’omissione penalmente rilevante ove oggetto di una scelta caratterizzata da colpa di livello grave.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata si sia attenuta a tali principi. La Corte territoriale, lungi dal far discendere la colpa grave dalla mera circostanza del ritardato deposito dell’istanza, ha dato compiuta prova degli elementi da cui desumere la piena conoscenza dello stato di decozione: l’insorgenza del debito tributario risalente agli anni 2014-2015, la rateizzazione rimasta in minima parte adempiuta, l’ingravescenza del debito, la cessazione dell’attività nel 2016 e la messa in liquidazione nel 2017. Il ricorso, a fronte di tale costrutto motivazionale, si è limitato a ribadire l’asserita mancata considerazione dei crediti vantati dalla società, dei quali non ha circostanziato natura ed esigibilità.
Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adottato un metodo di tipo confutativo, in dialettico confronto con i motivi di gravame, secondo lo standard richiesto (Sez. III n. 38126 del 2024). Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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