Inammissibile il ricorso avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. V n. 35828 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. la sentenza emessa a seguito di accordo delle parti è ricorribile per cassazione nei soli limiti dei motivi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono pertanto inammissibili le doglianze relative a motivi di gravame cui l’imputato abbia rinunciato, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione, per superamento dei limiti edittali o per difformità dalla pena prevista dalla legge. La qualificazione giuridica del fatto, ove non investita da uno dei vizi ammessi, resta sottratta al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, a seguito di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio in due anni di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all’art. 497-bis, secondo comma, cod. pen.

Nel giudizio di appello l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quello concernente la ridefinizione del trattamento sanzionatorio, come chiarito nella stessa sentenza impugnata. Con l’unico motivo di ricorso viene contestata la qualificazione del fatto ex secondo comma dell’art. 497-bis cod. pen., anziché ex primo comma del medesimo articolo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato in tema di concordato in appello, richiamando Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01. In base a tale indirizzo, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Nel caso di specie il motivo proposto investe esclusivamente la qualificazione giuridica del fatto, questione estranea ai limiti di ammissibilità delineati. La condanna inflitta con la decisione impugnata risulta, del resto, conforme a quanto concordato dalle parti, sicché la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non è ricorribile per i motivi dedotti.

La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso, senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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