Art. 90-bis.

Art. 90-bis.

(Individuazione delle autorita' nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica)

1. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami ed esercitare, ((sentita la Banca d'Italia)), le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di:

a) partecipanti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

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