D.A.Spo., onere motivazionale sulla durata e convalida nel termine (Cass. pen. Sez. III n. 37520 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di D.A.Spo. con obbligo di presentazione, il giudice che convalida il provvedimento del Questore non può limitarsi ad attestare laconicamente la congruità della durata del divieto: laddove questa ecceda il minimo legale di un anno, egli deve esplicitare le ragioni che giustificano il superamento, in coerenza con il principio di gradualità della misura. La motivazione per relationem al provvedimento questorile è ammissibile e può essere integrata da argomentazioni proprie del giudice. Il termine di quarantotto ore tra la notifica del provvedimento e la convalida è rispettato quando la convalida interviene dopo la sua scadenza; nel frattempo gli atti sono disponibili per la difesa, il cui mancato accesso non incide sulla validità della convalida.
Il Fatto
Il Questore di Como, con provvedimento dell’11 dicembre 2024, notificato il giorno successivo, ha vietato a un soggetto di accedere agli impianti sportivi ove si disputino incontri di calcio, con obbligo di presentazione presso la Questura in occasione delle partite della squadra locale, per la durata di tre anni. Il GIP del Tribunale di Como, con ordinanza del 14 dicembre 2024, ha convalidato il provvedimento.
L’interessato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il difetto di motivazione sulla gradualità della durata, l’assenza di motivazione in ordine all’obbligo di firma per le partite amichevoli e la compressione del diritto di difesa per il tempo concesso prima della convalida.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, le censure sono manifestamente infondate. Il provvedimento questorile ha dato conto della condotta tenuta dall’interessato, identificato dalla polizia giudiziaria tra i più violenti del gruppo, e ha ritenuto fondati i motivi di necessità e urgenza per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica durante lo svolgimento degli incontri calcistici.
Il GIP ha convalidato richiamando per relationem il provvedimento del Questore e ha ritenuto la congruità della durata sulla scorta di argomentazioni proprie, relative non solo alla sussistenza della pericolosità sociale, ma anche al grado, all’intensità e all’attualità della stessa. La Corte ha richiamato sul punto Sez. U. n. 17 del 21 giugno 2000, sulla validità della motivazione per relationem.
Il secondo motivo è manifestamente infondato e, ancor prima, inammissibile perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Il divieto relativo alle partite amichevoli è espressamente limitato a quelle delle quali il prevenuto possa avere notizia attraverso i normali canali di comunicazione.
Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato. Il provvedimento del Questore, emesso l’11 dicembre 2024, è stato notificato il 12 dicembre 2024 e convalidato il 14 dicembre 2024, nel rispetto del principio del contraddittorio cartolare, che richiede che la convalida non intervenga prima del decorso del termine di quarantotto ore dalla notifica. La Corte ha richiamato Sez. III n. 32824 dell’11 giugno 2013. Nel frattempo gli atti sono disponibili per la difesa, che può acquisirne conoscenza attivandosi presso coloro che li detengono; la mancata diligenza non può rifluire in causa di ritardo degli adempimenti giudiziali.
Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Nota della Redazione
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