Memoria difensiva pretermessa e vizio di motivazione: onere di specificità (Cass. pen. Sez. II n. 39989 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronuncia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza impugnata. Il contributo concorsuale, materiale o morale, può essere accertato dal giudice di merito attraverso la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni indifferenti, che concordemente attribuiscano all’imputato la partecipazione all’episodio intimidatorio. Le censure che non si confrontino con le argomentazioni della sentenza impugnata e non specifichino i dati favorevoli asseritamente obliterati sono generiche e il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile, in esito a giudizio abbreviato, del reato di estorsione pluriaggravata in concorso, per avere indotto con minaccia la persona offesa a strappare documenti contrattuali che le attribuivano un vantaggio economico nella compravendita di quote societarie. La Corte di appello ha confermato la condanna.
Ricorre per cassazione il condannato deducendo quattro motivi: l’omesso esame di una memoria difensiva non confluita nel fascicolo del rito abbreviato; la mancata individuazione del contributo concorsuale, materiale o morale; l’assenza dell’elemento della costrizione, avendo la persona offesa agito per “sfinimento”; il vizio di motivazione per mancata valutazione di dichiarazioni di coimputati e testimoni oculari.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo ricordando che, in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una memoria difensiva è deducibile come vizio di motivazione solo se il ricorrente rappresenti la concreta idoneità scardinante dei temi pretermessi rispetto alla decisione impugnata. Richiama sul punto Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766.
Nel caso concreto il ricorrente omette di considerare che il suo ruolo concorsuale era stato ampiamente esaminato attraverso le dichiarazioni della persona offesa e di due testimoni indifferenti, i quali avevano concordemente attribuito all’imputato la diretta partecipazione all’episodio intimidatorio posto in essere da un gruppo di tifosi.
La Corte sottolinea che l’imputato si era unito ai tifosi e ne aveva coordinato le condotte, protrattesi per due ore, finalizzate a costringere la vittima a strappare i documenti contrattuali, fotografando personalmente il momento culminante. Da ciò deriva l’irrilevanza della memoria difensiva, che evidenziava dati di poco rilievo rispetto al concorso nel reato.
Quanto agli altri motivi, le considerazioni svolte assorbono le censure sulla insussistenza della minaccia e sul ruolo del ricorrente, risultate altrettanto generiche a fronte dei dati indicati dalla sentenza nella ricostruzione di merito, non rivedibile perché non viziata sotto il profilo logico-ricostruttivo e giuridico.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.