Art. 100.
(Casi di esenzione)
1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto.
2. Sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ((le offerte al pubblico di titoli)), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto ((…)). ((134))
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi.
4. La Consob puo' individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.
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AGGIORNAMENTO (134)
Il D.Lgs. 29 aprile 2026, n. 86 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 5 giugno 2026.
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