Art. 50-quinquies.

Art. 50-quinquies.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 30)) ((117))

—————

AGGIORNAMENTO (117)

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 30 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Ai fini dello svolgimento del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali tramite portali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2020/1503, ai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal presente articolo, sino al termine del periodo transitorio individuato ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2020/1503, o, se precedente, sino all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503."

Torna all indice del TUF - Testo unico della finanza