Recidiva erronea ma tenuità del fatto esclusa per pericolosità (Cass. pen. Sez. VII n. 38037 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, l’erronea affermazione della specificità della recidiva non inficia il giudizio di gravità del fatto quando risulti comunque sussistente la recidiva reiterata infraquinquennale, che resta sintomo di accentuata pericolosità sociale. Il giudice di merito che fondi la valutazione su una considerazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno, esprime un giudizio non sindacabile in sede di legittimità. Il motivo di ricorso volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie è inammissibile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 27 marzo 2025, a seguito di annullamento con rinvio, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 79, lettera c), del medesimo d.P.R., per l’indebita ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e lamentando che i giudici di merito avevano escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando una recidiva qualificata come specifica, mentre quella contestata era solo reiterata infraquinquennale.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo non è consentito in sede di legittimità, perché riproduce censure già vagliate e disattese con corretti argomenti di merito e tende a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato della Corte.

La Corte ha riconosciuto che il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente la specificità della recidiva. Ha però precisato che tale errore non muta il giudizio di gravità del fatto: la recidiva reiterata infraquinquennale, effettivamente sussistente, costituisce comunque sintomo di accentuata pericolosità sociale. La sussistenza di una sola delle qualificazioni basta, dunque, a sostenere l’esclusione della causa di non punibilità.

Il giudice di merito ha fondato la propria valutazione su un esame complesso e congiunto di tutte le peculiarità della fattispecie, tenendo conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle concrete modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile e dell’entità del danno, derivante dall’effettiva ammissione del soggetto al patrocinio a spese dello Stato.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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