Ricorso inammissibile se volto a rivalutare il merito e generico sulle attenuanti (Cass. pen. Sez. 7 n. 19666 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito. Sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvono in mere doglianze di fatto dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio. Il motivo di ricorso che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è generico per indeterminatezza quando, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi alla base della censura ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Non è ravvisabile l’omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione quando, all’epoca della sentenza di appello, nessuno dei reati superstiti risulta prescritto, tenuto conto della sospensione del procedimento e delle sospensioni di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, applicabile ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiarava non doversi procedere per numerosi reati estinti per prescrizione e rideterminava la pena, confermando la condanna per i reati di cui all’art. 615-ter cod. pen., per venti episodi di falso ex artt. 110, 477 e 482-bis cod. pen. e per venti episodi di truffa ex artt. 110 e 640, comma 2, cod. pen. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, con quattro motivi, vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sul vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, dichiarandoli manifestamente infondati. Ha ricordato che nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice di merito, essendo esclusa la cd. “rilettura” dei fatti e l’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione da parte del giudice di cassazione, che non è giudice del fatto.

La Corte ha quindi verificato che la ricostruzione fattuale della Corte territoriale risultava sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, sicché le censure articolate nel ricorso si risolvevano in mere doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio. Ha inoltre precisato che è precluso al giudice di legittimità anche il raffronto tra l’apparato argomentativo della pronuncia e modelli di ragionamento alternativi mutuati dall’esterno, richiamando il costante insegnamento delle Sezioni Unite n. 22242 del 2011 e delle Sezioni Unite n. 12 del 2000.

Quanto al terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte lo ha ritenuto generico per indeterminatezza, atteso che il ricorrente non aveva indicato gli elementi posti alla base della censura, così impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Infine, il quarto motivo, concernente la mancata declaratoria di prescrizione, è stato reputato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che, al momento della sentenza di appello, nessuno dei reati superstiti si era prescritto, ove si consideri la sospensione del procedimento per impedimento della difesa e le sospensioni di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen. introdotte dalla legge n. 103/2017, applicabili ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019, come sancito dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024 e validato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 2026.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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