Sequestro preventivo, ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 38152 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge, per censurare errori in iudicando o in procedendo che rendano radicalmente viziata la decisione. Il difetto di motivazione integra la violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo manchi del tutto, sia fondato su affermazioni non ancorate al caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La doglianza che investe la valutazione di atti contenenti elementi di prova impone al ricorrente di suffragare l’assunto mediante la specifica indicazione degli atti, essendo precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo, con conseguente inammissibilità per difetto del principio di autosufficienza.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza disponeva il sequestro preventivo delle somme di denaro nella disponibilità di un indagato per i reati di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. In sede di esecuzione veniva sottoposto a vincolo anche il saldo attivo di un conto corrente intestato a un soggetto terzo, sul quale l’indagato risultava munito di delega ad operare senza limitazioni. La titolare formale del rapporto proponeva istanza di revoca, deducendo l’insussistenza delle esigenze poste a fondamento del provvedimento e l’esclusiva pertinenza delle somme alla propria persona.

Rigettata l’istanza dal giudice per le indagini preliminari, l’ordinanza veniva confermata in appello dal Tribunale di Monza con provvedimento del 16 aprile 2025. La ricorrente impugnava allora il provvedimento per cassazione, lamentando violazione dell’art. 325 cod. proc. pen. per difetto delle condizioni legittimanti il sequestro per equivalente, sul presupposto che la riconducibilità delle somme all’indagato fosse stata inferita dalla sola delega conferita sul rapporto bancario.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando l’unico motivo come generico. La ricorrente aveva sostenuto che il Tribunale non avesse considerato la documentazione bancaria prodotta in appello, ma non aveva proceduto alla necessaria produzione di tale documentazione, così omettendo di dare prova della verità di quanto affermato in ordine alla non confiscabilità delle somme.

Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui, quando la doglianza investe la valutazione di atti contenenti elementi di prova, il ricorrente deve suffragare il proprio assunto con la specifica indicazione di tali atti. È precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo. La condizione della specifica indicazione degli atti del processo può essere soddisfatta nei modi più diversi — integrale riproduzione nel ricorso, allegazione in copia, individuazione precisa dell’atto nel fascicolo di merito — purché il giudice non sia costretto a una lettura totale degli atti, altrimenti incorrendo in inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.

Quanto al limite del ricorso, la Corte ha ricordato che avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo il motivo di violazione di legge. Il difetto di motivazione configura violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo manchi del tutto, sia fondato su affermazioni non ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, in guisa da risultare inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito.

Nel caso concreto, le doglianze si risolvono in censure rivolte contro la motivazione, con incursioni non consentite nell’analisi del merito. Il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici, ha illustrato le ragioni dell’infondatezza delle censure difensive, fondando il proprio convincimento su un compendio indiziario desunto dalla documentazione bancaria acquisita e dall’annotazione di polizia giudiziaria del 12 marzo 2025, ritenuto di consistenza e gravità tali da dimostrare la riconducibilità all’indagato delle somme transitate sul conto formalmente intestato alla terza ma di fatto gestito dall’indagato in virtù della procura speciale.

Tale ricostruzione, non censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, non riconducibili né alla motivazione assente né a quella apparente. All’inammissibilità del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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