Videoregistrazioni di polizia giudiziaria e acquisizione con il consenso implicito delle parti (Cass. pen. Sez. IV n. 38158 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le videoriprese di comportamenti non comunicativi, che riproducono la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti, costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen. quando sono eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici. Esse non soggiacciono alla disciplina delle intercettazioni e sono utilizzabili senza provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, salvo che siano effettuate in luoghi riconducibili alla nozione di domicilio, nel qual caso sono prove illecite e la loro acquisizione e utilizzazione è sempre vietata. Il consenso delle parti all’inserimento delle immagini nel fascicolo del dibattimento ne determina la definitiva acquisizione al materiale probatorio utilizzabile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione del locale Tribunale, ha confermato la condanna di alcuni imputati per i delitti in materia di stupefacenti di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/1990, rideterminando le pene e dichiarando estinti per prescrizione alcuni episodi. La vicenda processuale origina da un’operazione investigative su un sodalizio criminale operante in un quartiere della città, accertato attraverso deposizioni, intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri di sostanza.

Avverso la sentenza d’appello hanno proposto distinti ricorsi per cassazione tre imputati, lamentando, tra l’altro, l’utilizzabilità dei risultati dell’attività di videosorveglianza e dei relativi brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria, la mancata notifica dell’avviso di deposito, l’uso di sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Sul tema centrale, la Corte ricostruisce la distinzione tra riprese di atti comunicativi, che integrano una forma di intercettazione e soggiacciono alla relativa disciplina, e riprese di comportamenti non comunicativi, che hanno ad oggetto la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti. Solo le prime richiedono l’atto dell’autorità giudiziaria e sono ammesse per determinate tipologie di reati gravi.

Le seconde, secondo le Sezioni Unite n. 26795 del 2006, sono qualificate come prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall’art. 189 cod. proc. pen. e sottratte alla disciplina delle intercettazioni. Esse sono prove atipiche se eseguite, anche d’iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici o aperti al pubblico; sono invece prove illecite, sempre inutilizzabili, se eseguite in luoghi riconducibili alla nozione di domicilio, per lesione dell’art. 14 Cost.

La Corte richiama poi la giurisprudenza secondo cui i verbali dell’attività di osservazione sono acquisibili al fascicolo dibattimentale, riproducendo fatti e persone in situazioni soggette a mutamento. Nel caso concreto, le riprese riguardavano luoghi pubblici e il pubblico ministero, prima della chiusura dell’istruttoria, ha chiesto di acquisire il supporto contenente le immagini, senza opposizione delle parti: il consenso implicito determina la definitiva acquisizione al materiale probatorio.

Sugli altri motivi, la Corte esclude la fondatezza della censura sulla mancata notifica dell’avviso di deposito, rilevando che lo stesso è stato notificato all’imputato e poi al difensore e che, in ogni caso, l’omessa notifica configura una nullità a regime intermedio sanata per il raggiungimento dello scopo quando i motivi siano tempestivamente presentati. Quanto all’art. 238-bis cod. proc. pen., le sentenze irrevocabili acquisite necessitano di conferma esterna solo se utilizzate come prova diretta del fatto; nel caso di specie esse corroborano un compendio probatorio già formato. I motivi sulla valutazione delle prove e delle dichiarazioni del collaboratore sono giudicati inammissibili, perché sollecitano una rilettura non consentita in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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