Inammissibile il ricorso sull’aggravante dell’ingente quantità di stupefacente (Cass. pen. Sez. VI n. 38200 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi, detenibile per presunto uso personale, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata. Il superamento della soglia può essere affermato in via presuntiva, in assenza dell’accertamento peritale sul grado di purezza, quando il confezionamento, le modalità del trasporto e la cessione rendano altamente probabile che la sostanza non sia ancora tagliata. La ricorrenza dell’aggravante va verificata in relazione a ciascuno dei delitti commessi, escludendosi la sommatoria dei quantitativi singolarmente detenuti, salvo che sia identificabile una condotta antecedente unica poi frazionata in quote distinte.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame di Torino ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per due episodi di cessione e detenzione di cocaina, contestati con l’aggravante dell’ingente quantità. Il quantitativo complessivamente detenuto ammontava a oltre undici chilogrammi lordi, di cui sette ceduti il giorno dell’arresto e i restanti rinvenuti nell’autovettura perquisita subito dopo.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla ritenuta aggravante, per l’assenza di accertamento peritale sulla quantità di principio attivo e sul grado di purezza della sostanza sequestrata, oltre che per l’incidenza del peso degli involucri di plastica.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama innanzitutto la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 2012, secondo cui l’aggravante dell’ingente quantità non è di norma configurabile quando la sostanza sia inferiore a 2.000 volte il valore-soglia massimo detenibile per uso personale. Per la cocaina tale soglia corrisponde a 750 milligrammi, sicché il limite rilevante è pari a mg 1.500.000 di principio attivo, corrispondenti a diecimila dosi calcolate a 150 milligrammi ciascuna.

Il Tribunale del riesame ha riconosciuto l’aggravante per il solo primo capo, escludendola per il secondo, ritenendo presumibilmente superata la soglia in ragione del peso lordo. La Corte ritiene che tale motivazione non sia illogica né viziata da travisamento delle risultanze probatorie, pur in assenza e in attesa dei risultati della consulenza tecnica disposta per verificare il grado di purezza.

Il confezionamento in panetti da un chilogrammo ciascuno, per un quantitativo lordo di circa sette chilogrammi, unitamente alle modalità del trasporto e all’intervenuta cessione di parte della sostanza, rende altamente probabile che si tratti di sostanza non ancora tagliata, quindi con peso complessivo di principio attivo senz’altro superiore alla soglia di un chilogrammo e mezzo di cocaina pura.

La Corte rileva la contraddittorietà del ricorso, che assume una purezza media del 50 per cento: proprio tale dato dimostra che, su sette chilogrammi lordi, il principio attivo ammonterebbe a circa tre chilogrammi e mezzo. Il peso degli involucri di plastica è certamente irrisorio rispetto a quello della sostanza contenuta.

Infine, pur non essendo oggetto di ricorso, la Corte osserva che la valutazione separata dei quantitativi detenuti non appare corretta, perché il peso andrebbe riferito all’unico fatto di detenzione e trasporto, con eventuale assorbimento della cessione avvenuta nel medesimo contesto spazio-temporale. Al riguardo si ribadisce, richiamando Sez. IV n. 27736 del 2014, che l’aggravante va verificata per ciascun delitto, escludendosi la sommatoria dei quantitativi, salvo che sia identificabile una condotta antecedente unica poi frazionata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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