Corruzione del pubblico ufficiale ignoto e posizione del corruttore (Cass. pen. Sez. IV n. 37615 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di corruzione, la responsabilità del corruttore sussiste per il solo fatto della dazione o promessa indebita al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla compiuta identificazione anagrafica di quest’ultimo, essendo sufficiente l’accertamento della sua qualifica e del nesso funzionale tra l’utilità data o promessa e l’atto dell’ufficio. La mancata individuazione del pubblico ufficiale corrotto non compromette la configurabilità del reato in capo al corruttore, ove la motivazione dia conto dell’effettivo concorso di un pubblico ufficiale nella realizzazione del fatto. Resta fermo che, ove l’identificazione dell’agente sia raggiunta su basi contraddittorie o su premesse erronee, la sentenza di condanna è annullata con rinvio. Il giudizio di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 impone una valutazione complessiva degli indici normativi, suscettibili di reciproca neutralizzazione. La motivazione implicita è ammissibile per il diniego delle attenuanti generiche.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine dall’operazione di polizia denominata “Green Valley”, condotta tra il 2015 e il 2017 nel territorio di Scordia, che aveva portato alla luce un sistema di coltivazione e distribuzione di sostanze stupefacenti, protetto da un meccanismo corruttivo che coinvolgeva appartenenti alle forze dell’ordine.
Il giudice di primo grado, con rito abbreviato, aveva affermato la responsabilità degli imputati per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per plurimi episodi di corruzione e spaccio. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 27 giugno 2024, ha escluso per tutti gli imputati la configurabilità del vincolo associativo, ritenendo sussistenti singoli rapporti sinallagmatici, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi di violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale il ricorso di chi era stato indicato come il militare corrotto. Il quadro probatorio si fondava sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che tuttavia non aveva riconosciuto l’imputato nell’album fotografico, indicando l’effige di un soggetto estraneo all’Arma, e aveva riferito con certezza di un “Comandante della Stazione di Scordia”, ruolo e sede non corrispondenti a quelli dell’imputato, in servizio presso altra Stazione.
La Corte rileva che il ragionamento deduttivo dei giudici di merito poggiava su una premessa errata, ossia l’assenza di altri militari coinvolti nelle indagini, smentita dalla stessa sentenza che dava atto del riferimento a un altro Maresciallo. Le intercettazioni provano l’esistenza di un pubblico ufficiale corrotto, ma non ne consentono l’identificazione. La sentenza è pertanto annullata con rinvio nei confronti di tale ricorrente.
Su tale premessa si innesta il principio di più ampia portata: l’annullamento per l’insufficiente identificazione del corrotto non compromette la configurabilità del reato in capo ai corruttori. Richiamando Sez. VI n. 34929 del 2018, la Corte afferma che non rileva che il funzionario corrotto resti ignoto, quando la motivazione dia conto dell’effettivo concorso di un pubblico ufficiale nel fatto.
Quanto alla continuazione tra episodi corruttivi, la Corte distingue l’ipotesi dell’accordo unitario seguito da plurime dazioni esecutive da quella di plurimi accordi ispirati da un medesimo disegno criminoso: solo la prima configura un unico reato permanente, la seconda integra la continuazione. Nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato episodi distinti e frammentari, non riconducibili a un patto unitario originario.
Sui profili sanzionatori, la Corte ribadisce i principi consolidati: l’interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto insindacabile se logicamente motivata; la motivazione implicita è sufficiente per il diniego delle attenuanti generiche; il diniego della sospensione condizionale rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte richiama le Sezioni Unite Sebbar n. 22471 del 2015 e Murolo n. 51063 del 2018, nonché, sul reato continuato, Sez. Un. n. 27059 del 2025.
Nota della Redazione
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