Ricorso straordinario per omessa pronuncia sulla prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 38249 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile quando la Corte di cassazione ometta del tutto di esaminare l’eccezione di intervenuta prescrizione, essendo il ricorso avverso la sentenza impugnata stato ritenuto non inammissibile. Integra errore di fatto, e non errore valutativo, la mancata pronuncia su una causa estintiva ritualmente dedotta e non esaminata in alcuna sua parte. Accolta la richiesta, la Corte adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore a norma del comma 4 dell’art. 625-bis e può procedere direttamente in fase rescissoria, definendo il merito del ricorso ordinario senza necessaria celebrazione di autonoma udienza.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in sede di rinvio, per rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni di più persone offese. Avverso la sentenza della Corte d’appello egli aveva proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi; il terzo era dedicato alla prescrizione del reato di lesioni di cui al capo 4).

Con sentenza della Sesta sezione penale il ricorso veniva rigettato, senza che la questione prescrittiva fosse esaminata. Il condannato ha quindi proposto ricorso straordinario, sostenendo che la statuizione era l’esclusiva conseguenza di una svista: il termine di prescrizione si era consumato prima della sentenza d’appello e di quella di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Seconda sezione muove dai principi già affermati dalle Sezioni Unite n. 37505 del 14/07/2011: il ricorso straordinario è ammissibile solo se la statuizione sulla prescrizione sia l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo da svista o equivoco, e non di una valutazione giuridica. Richiama poi Sez. 3 n. 46244 del 23/10/2013, che considera deducibile come errore di fatto l’omesso rilievo, senza alcun esame, del decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità.

Sul piano fattuale, la Corte rileva che la Sesta sezione, pur avendo dato atto del terzo motivo nel “Ritenuto in fatto”, ha esaminato nel “Considerato in diritto” solo il primo e il secondo motivo, relativi alla responsabilità, rigettando il ricorso senza affrontare la preiscrizione dedotta. Integra così un errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.

Accertata la decisività, la Corte ridetermina il termine: consumato il reato il 03/10/2014, il termine massimo di sette anni e sei mesi sarebbe scaduto il 03/04/2022; considerate le sospensioni complessive di un anno, otto mesi e venti giorni, la prescrizione è maturata il 23/12/2023, prima della sentenza d’appello del 24/05/2024.

Accolta la richiesta, i giudici applicano il principio di Sez. 1 n. 18363 del 17/11/2022 e di Sez. 3 n. 15307 del 05/03/2020: la definizione non deve articolarsi nelle due fasi della caducazione e del rinnovato giudizio, potendosi adottare immediata pronuncia rescissoria. Annullata senza rinvio la sentenza d’appello limitatamente al capo 4), la pena di nove mesi di reclusione ed € 1.000 di multa viene eliminata e quella finale rideterminata in sette anni e nove mesi di reclusione ed € 3.500 di multa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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