Ricettazione provata da detenzione qualificata e consapevolezza dell’origine furtiva (Cass. pen. Sez. II n. 28452 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la sussistenza della relazione di possesso o di detenzione qualificata dell’agente con la res e la consapevolezza dell’origine furtiva del bene possono desumersi da un insieme di indizi gravi, univoci e concordanti, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., non eliso dalla mera deduzione di non essere l’imputato alla guida del mezzo. Non è aspecifico il motivo che, eludendo il confronto critico con le ragioni della sentenza impugnata, si limiti a contestare la valutazione del compendio probatorio. Il difetto di motivazione sul quantum dell’aumento per la continuazione non è configurabile quando il giudice di appello abbia esplicitamente riconosciuto la meritevolezza del trattamento più favorevole e ne abbia indicato la proporzionalità in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell’autore.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20/02/2026, ha confermato la condanna dell’imputato per il concorso nel delitto di ricettazione, riformando la decisione di primo grado quanto ad altri capi, dichiarati l’uno non procedibile per difetto di querela e l’altro estinto per prescrizione. Ritenuta la continuazione tra i fatti contestati e quelli già giudicati con sentenza della Corte d’appello di Roma del 15 febbraio 2021, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 110 e 648 cod. pen. e il vizio di motivazione, per la mancata prova della detenzione dell’autovettura oggetto di furto e della consapevolezza della sua provenienza delittuosa. Con il secondo motivo ha contestato la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., lamentando l’omessa motivazione sul quantum dell’aumento per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico, perché ha eluso il confronto critico ed effettivo con le ragioni della Corte distrettuale, secondo il consolidato orientamento di Sez. II n. 42046 del 17/07/2019.
Nel merito, i giudici di appello hanno affermato la responsabilità per ricettazione sulla base di una persuasiva analisi del compendio probatorio, valorizzando l’inattendibilità del narrato dell’imputato, i riscontri testimoniali e degli agenti di polizia giudiziaria, la denuncia del furto del mezzo sporta il giorno stesso del tentato furto in abitazione e la tentata fuga al momento dell’arresto, comportamento concludente di valore indiziario, correttamente valutato alla luce degli altri indizi ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha inoltre rimarcato la condivisione di intenti tra l’imputato e il coimputato, consistente nell’utilizzo del mezzo rubato al fine di commettere reati contro il patrimonio, e ha disatteso le deduzioni relative a chi materialmente fosse alla guida. È risultata così compiutamente argomentata sia la relazione di possesso o detenzione qualificata con la res, richiesta dalla norma incriminatrice, sia l’elemento psicologico del reato, secondo il principio di Sez. II n. 20193 del 19/04/2017, che richiama la condotta di chi, trovato nella disponibilità di refurtiva, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso.
Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, oltre che aspecifico. La Corte territoriale ha accolto il motivo di appello sulla continuazione, riconoscendo la meritevolezza del più favorevole trattamento sanzionatorio, e ha reso adeguate ragioni sulla proporzionalità della pena in relazione alla gravità del delitto e alla personalità dell’autore. Le continuazioni disposte nel 2021 attenevano a reati meno gravi rispetto alla ricettazione contestata, sicché alcuna lesione del principio di proporzionalità inficia la sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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