Gravità indiziaria e briefing provato solo da dichiarazioni inutilizzabili (Cass. pen. Sez. II n. 38758 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La gravità indiziaria non può essere desunta da un elemento investigativo che emerge esclusivamente da dichiarazioni ritenute inutilizzabili dal giudice del riesame. Quando l’ordinanza cautelare individua il contributo del ricorrente in una circostanza provata soltanto da quei portati dichiarativi, senza addurre emergenze che aliunde ne attestino l’esistenza, la motivazione è carente e il provvedimento va annullato con rinvio. Il Tribunale del riesame è tenuto a una autonoma valutazione dei motivi di gravame, ma l’obbligo di riesame non si estende alla valutazione di elementi processualmente inutilizzabili. Il rinvio al tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. consente un nuovo giudizio sulla consapevolezza del concorrente logistico, da condurre sulle sole risultanze investigative residue.

Il Fatto

Nella fase cautelare un’indagine per rapina consumata e tentata, entrambe aggravate, conduce il giudice per le indagini preliminari ad applicare a un indagato la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame, investito dell’istanza, sostituisce la cautela con l’obbligo di dimora. Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto il triplice profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di gravità indiziaria, di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura sostituita.

La difesa contesta in primo luogo che il collegio della cautela si sia limitato a riprodurre pedissequamente il provvedimento genetico, senza autonoma valutazione e senza esaminare i rilievi difensivi. La questione che sostiene il ricorso investe però il materiale indiziario residuo dopo la declaratoria di inutilizzabilità di alcune dichiarazioni.

La Motivazione della Corte

Il primo profilo di censura è respinto. La Corte rileva che il Tribunale del riesame ha richiamato il provvedimento restrittivo genetico esclusivamente in relazione alla sussistenza materiale dei fatti e all’illustrazione delle indagini, per poi esaminare puntualmente i motivi di gravame e dichiarare fondata la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni che il giudice per le indagini preliminari aveva valorizzato. L’omessa autonoma valutazione è quindi esclusa ictu oculi.

È invece fondato il profilo assorbente. Il collegio della cautela aveva affermato che, eliminato il portato dichiarativo ritenuto inutilizzabile, residuassero plurimi elementi attestanti la condotta di appoggio logistica dell’indagato: l’attesa degli esecutori materiali allo svincolo autostradale, la partecipazione a un briefing con gli stessi e l’accompagnamento presso una struttura recettiva con pagamento del pernottamento.

La Corte osserva che la conduzione dei rapinatori alla struttura e il pagamento del corrispettivo emergono pacificamente dalla testimonianza del gestore e dalle stesse dichiarazioni dell’indagato in sede di interrogatorio di garanzia. Tale dato, però, di per sé non è sufficiente a dimostrare la consapevolezza del contributo causale offerto alla realizzazione delle azioni criminose. Lo stesso Tribunale del riesame aveva posto in evidenza un elemento ulteriore: la personale partecipazione al briefing, avvenuto in aperta campagna prima di giungere alla struttura recettiva.

Ebbene, tale circostanza rilevante emerge esclusivamente dalle dichiarazioni convergenti dei due soggetti le cui dichiarazioni il collegio della cautela ha ritenuto inutilizzabili. L’ordinanza impugnata non riporta ulteriori e diverse emergenze investigative che ne attestino aliunde l’effettiva esistenza e la partecipazione dell’indagato: manca il richiamo a un monitoraggio della riunione da parte della polizia giudiziaria o a una ricostruzione operata su immagini di videosorveglianza.

Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, che rivaluterà, sulla base delle complessive risultanze investigative diverse dai portati dichiarativi inutilizzabili, il profilo della consapevolezza dell’indagato della programmazione delle azioni predatorie e della sua intraneità al programma criminoso. Il rinvio è disposto a norma dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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