Inammissibile il ricorso sui gravi indizi di associazione per narcotraffico (Cass. pen. Sez. IV n. 25530 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto quando denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto, non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, essendo circoscritto all’esame dell’atto impugnato per verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. In presenza di una motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, la decisione del Tribunale del riesame non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha riformato l’ordinanza di rigetto del G.I.P. applicando all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al narcotraffico e per il connesso reato-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, entrambi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il G.I.P. aveva escluso i gravi indizi sulla condotta associativa, ritenendoli insussistenti anche in relazione al reato-fine, stante la risalenza dell’episodio contestato. Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari. Richiamando un consolidato indirizzo — Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017, Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017 e Sez. 2 n. 9212 del 02/02/2017 — il Collegio ribadisce che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Su questa base le prime due doglianze, relative alla gravità indiziaria dei capi contestati, sono dichiarate inammissibili perché concernenti per lo più circostanze di puro fatto. Il provvedimento impugnato, invece, indica le conversazioni da cui è stata desunta l’attribuzione del soprannome all’indagato e chiarisce come il riferimento alla somma ancora dovuta riguardasse la cessione di droga a credito, non un diverso rapporto.
Quanto alla partecipazione associativa, i giudici del riesame hanno ritenuto comprovata l’adesione consapevole dell’indagato, qualificato come soggetto organico al sodalizio con ruolo di acquirente e venditore di livello intermedio, e la sua rinnovata adesione dopo i fatti del separato procedimento.
Il terzo motivo, fondato sul divieto di bis in idem, è respinto perché le condotte del precedente giudizio si sono consumate fino al giugno 2020, mentre l’attuale partecipazione riguarda fatti successivi, non sovrapponibili. La quarta censura, sull’aggravante di agevolazione, cade di fronte alla motivazione che correla le condotte al contesto mafioso, con piena consapevolezza della destinazione dei proventi al finanziamento del sodalizio.
Da ultimo, la Corte esclude l’insussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la doppia presunzione discendente dal titolo di reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, che impone la custodia in carcere e rende non superabile il periculum libertatis. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e adempimenti ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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