Bancarotta post-fallimentare e amministratore di fatto: dolo generico e possesso dei beni (Cass. pen. Sez. V n. 38921 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, la condotta distrattiva può essere compiuta anche dall’amministratore di fatto, allorché sia questi ad avere conservato il possesso dei beni della fallita, secondo il principio già affermato in relazione all’amministratore di diritto. Il dolo che assiste la distrazione fallimentare non è specifico, ma generico, pur dovendosi individuare concreti indici di fraudolenza, desumibili dalla mancata consegna del bene al curatore e dalla sua successiva rivendita. Analoga ascrivibilità all’amministratore di fatto vale, in presenza di prestanome, per la bancarotta documentale, integrando la sottrazione delle scritture contabili il pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Il Fatto
La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per alcune imputazioni e ha confermato la condanna dell’imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Questi, quale amministratore di fatto di una società dichiarata fallita, avrebbe distratto un automezzo del patrimonio sociale e sottratto le scritture contabili in pregiudizio dei creditori. La pena è stata determinata riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.
Il ricorrente ha censurato la sentenza con quattro motivi, contestando la qualifica di amministratore di fatto, la configurabilità della distrazione dopo la dichiarazione di fallimento, l’insussistenza dell’obbligo di tenuta della contabilità in capo all’amministratore di fatto e il difetto dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il secondo motivo, riguardante il ruolo di amministratore di fatto, è stato ritenuto interamente versato in fatto: la doglianza non può tradursi in una rivalutazione delle risultanze processuali, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e Sez. IV n. 4842 del 2004.
Nel merito, i riscontri offerti dai testimoni e le dichiarazioni dell’amministratore di diritto hanno confermato la gestione effettiva della società da parte del ricorrente. La circostanza che la formale amministratrice fosse un mero prestanome, priva di reale ingerenza, ha sorretto il giudizio di ascrivibilità delle condotte al prevenuto.
Quanto alla distrazione post-fallimentare, la Corte ha richiamato il principio della Sez. V n. 15951 del 2015, secondo cui la condotta distrattiva può essere compiuta dall’amministratore che conservi la disponibilità dei beni della fallita, affermazione estensibile all’amministratore di fatto. Ha inoltre ricordato la possibilità di concorso tra amministratore di diritto e di fatto, salvo che nel caso concreto non sia emerso (Sez. V n. 26501 del 2021).
Sul piano soggettivo, la Corte ha precisato che il dolo della distrazione fallimentare è generico e non specifico, come invece sostenuto in ricorso (Sez. Un. n. 22474 del 2016), con necessità di individuare indici di fraudolenza (Sez. V n. 38396 del 2017), rinvenuti nella mancata consegna del bene al curatore e nella successiva rivendita.
Infine, in ordine alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto la sottrazione delle scritture contabili ascrivibile al ricorrente nel palese intento di impedire la ricostruzione dell’attività societaria, definita cartiera, a danno dei creditori. All’inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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