Reddito di cittadinanza: residenza effettiva e onere di allegazione dell’imputato (Cass. pen. Sez. III n. 39160 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, il requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni previsto dall’art. 2 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, va inteso come effettiva presenza del richiedente sul territorio nazionale e non come mera iscrizione anagrafica. Nel processo penale, in difetto di un onere probatorio a carico dell’imputato, è tuttavia configurabile un onere di allegazione, espressione del principio di vicinanza alla prova: l’imputato deve indicare in modo circostanziato gli elementi idonei a orientare la ricerca della prova in senso a sé favorevole, senza che ciò comporti inversione dell’onere probatorio. Il difetto di tale allegazione, o la sua formulazione generica, non consente di superare il rilievo delle risultanze anagrafiche contrarie. L’ignoranza o l’errore sui requisiti del beneficio integra errore su legge penale e non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen.
Il Fatto
Con sentenza del 01.12.2022, il G.u.p. del Tribunale di Marsala, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava la ricorrente alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione per il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, per avere attestato falsamente di possedere il requisito della residenza sul territorio nazionale per almeno dieci anni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. Il giudice subordinava la sospensione condizionale della pena alla restituzione all’INPS delle somme indebitamente percepite.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 23.01.2025, in parziale riforma, eliminava la subordinazione del beneficio alla restituzione e confermava nel resto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: erronea applicazione dell’art. 7 citato, insussistenza dell’elemento soggettivo e mancato riconoscimento di attenuanti ulteriori rispetto alle generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 d.l. n. 4 del 2019 nella parte in cui prevedeva un requisito di residenza più ampio, sostituito da quello di almeno cinque anni. La Consulta ha qualificato il reddito di cittadinanza non come mero sussidio assistenziale, ma come misura di inclusione attiva, con obblighi di disponibilità al lavoro e responsabilizzazione del beneficiario, ritenendo non irragionevole un requisito di radicamento territoriale.
Da ciò la Corte di cassazione trae la conseguenza che il requisito della residenza va riferito alla effettiva presenza sul territorio italiano e non alla formale iscrizione anagrafica. Nel caso concreto, la consultazione presso l’Ufficio Anagrafe ha accertato che l’imputata aveva fatto ingresso in Italia solo il 12 febbraio 2018, sicché difettava il requisito quinquennale.
La Corte affronta poi il tema probatorio. Pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, è configurabile un onere di allegazione, in forza del quale l’imputato deve fornire indicazioni e elementi idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore. Tale onere è estrinsecazione del principio di vicinanza alla prova e non comporta inversione dell’onere probatorio, ma consente di estendere la ricerca della prova nella direzione indicata. La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 6734 del 2020 e Sez. 2 n. 31309 del 2025.
Nel caso di specie la difesa si è limitata a produrre l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate relativa all’assegnazione del codice fiscale nel 2013, circostanza di per sé non idonea a dimostrare il requisito. Tale documento, inoltre, è stato prodotto per la prima volta in cassazione, senza che nei motivi di appello fosse censurata la mancata valutazione di analoga documentazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma il principio secondo cui l’ignoranza o l’errore sui requisiti del beneficio si risolve in errore su legge penale, che non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen., richiamando Sez. 2 n. 23265 del 2024. Il terzo motivo è tardivo, perché proposto per la prima volta in sede di legittimità, non essendo state dedotte in appello le questioni sul trattamento sanzionatorio. Ne segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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