Patrocinio a spese dello Stato: opposizione a critica non vincolata e convivenza (Cass. pen. Sez. IV n. 39151 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudizio di opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 avverso il provvedimento che rigetta l’istanza di ammissione non è a critica vincolata. Esso consente la piena devoluzione al giudice dell’opposizione delle questioni relative all’accertamento dei presupposti del beneficio. Il giudice dell’opposizione, quali che siano le ragioni del provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicare la regola di giudizio di cui all’art. 96 d.P.R. n. 115/2002, con obbligo di valutazione composita degli indici reddituali, compresi quelli indiziari, secondo le acquisizioni processuali. È escluso l’ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le fonti di prova. Il requisito reddituale va accertato con riferimento al periodo di riferimento effettivo, non potendosi omettere l’esame della situazione di convivenza concretamente sussistente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un procedimento per la concessione di misure alternative alla detenzione. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l’istanza, rilevando che l’autocertificazione non rispecchiava la situazione reale: l’interessato aveva dedotto di essere l’unico componente del proprio nucleo familiare, mentre prima dell’inizio della detenzione risultava convivere con la madre. A ciò si aggiungevano l’inammissibilità o la manifesta infondatezza di alcune domande e la presenza di due difensori nello stesso procedimento.
Proposta opposizione, il Tribunale di sorveglianza l’aveva rigettata. Il ricorrente ha allora impugnato il provvedimento in Cassazione con quattro motivi, deducendo vizi di legge e di motivazione, tra cui l’omesso esame della revoca del precedente difensore e l’erroneità del rigetto fondato sull’inammissibilità di due delle quattro richieste di misure alternative.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso individuando un rilievo assorbente rispetto alle altre censure. Il provvedimento impugnato nulla dice in ordine all’esistenza della convivenza dell’istante con la madre nel periodo di riferimento. Si tratta di questione decisiva, poiché al ricorrente si rimprovera proprio di avere omesso di quantificare il reddito complessivo valutabile ai fini dell’ammissione, secondo le modalità dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002.
La Corte rileva inoltre l’erroneità dell’affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe assistito da più di un difensore. Dagli atti risulta che con il mandato rilasciato al nuovo difensore veniva contestualmente revocato ogni precedente mandato: il presupposto del rigetto è dunque smentito dalla documentazione.
Sul piano processuale, la Corte enuncia il principio centrale. Il giudizio di opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 non è a critica vincolata: consente la piena devoluzione al giudice delle questioni relative ai presupposti del beneficio. Il giudice dell’opposizione, quali che siano le ragioni del diniego, deve applicare la regola di giudizio dell’art. 96 d.P.R. citato, procedendo alla valutazione composita degli indici, compresi quelli indiziari, senza presunzioni assolute né gerarchie tra fonti di prova. Viene richiamato il precedente Sez. IV n. 22854 del 28.03.2024.
Quanto all’utilizzabilità della documentazione, la Corte esclude il vizio. I due procedimenti — concessione della misura alternativa e gratuito patrocinio — erano strettamente correlati, il secondo potendo costituire un sub-procedimento del primo, essendo la richiesta di patrocinio avanzata unitamente all’istanza di misura alternativa e identico il giudice investito. Il Tribunale poteva quindi legittimamente attingere alla documentazione relativa al procedimento sulla misura alternativa.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di sorveglianza, che dovrà riesaminare i presupposti reddituali del beneficio nel periodo di riferimento.
Nota della Redazione
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