Mandato di arresto europeo: sindacato del giudice italiano limitato ai profili formali (Cass. pen. Sez. VI n. 34239 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di mandato di arresto europeo processuale, il giudice italiano è tenuto a un esame formale del titolo e non può sindacare il merito della decisione dell’autorità emittente. Alla corte distrettuale è precluso l’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, la cui mancata indicazione non costituisce motivo di rifiuto della consegna, nemmeno facoltativo. Non è legittima la richiesta di informazioni integrative o di atti del procedimento estero, perché l’acquisizione sarebbe volta all’accertamento della colpevolezza, riservato al processo celebrato nello Stato di emissione. Il principio del reciproco affidamento inibisce al giudice nazionale ogni rivalutazione del materiale probatorio su cui si fonda il provvedimento straniero.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza dell’8 settembre 2026, ha disposto la consegna di un cittadino italiano all’autorità giudiziaria tedesca per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, dalla Pretura di Landshut in relazione a un procedimento pendente per il reato di truffa. La consegna è stata subordinata alla condizione che la persona richiesta sia rinviata in Italia per scontare l’eventuale pena o misura di sicurezza. Il ricorrente si trova sottoposto a custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo plurime violazioni di legge e vizi di motivazione: la mancata verifica della determinatezza della contestazione, l’omessa richiesta di informazioni integrative all’autorità emittente, la confusione tra controllo di gravità degli indizi e verifica della concreta attribuzione del fatto, la mancata verifica della doppia punibilità in rapporto alla condotta contestata e la mancata valutazione delle deduzioni difensive sull’uso indebito dei propri documenti personali da parte di terzi.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Le censure, pur articolate in distinti profili, ruotano tutte attorno ai poteri di controllo rimessi all’autorità giudiziaria italiana in presenza di mandato di arresto europeo processuale e muovono dalla distinzione tra l’accertamento dei gravi indizi, precluso, e la necessità di verificare le circostanze di commissione del reato, il momento, il luogo e il grado di partecipazione della persona richiesta in consegna.
La Corte respinge questa impostazione. Il giudice della consegna non può accertare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la cui mancata indicazione non costituisce legittimo motivo di rifiuto, nemmeno di carattere facoltativo, come già affermato in Sez. VI n. 39196 del 28.10.2021. La richiesta di ulteriori accertamenti o di trasmissione di atti del procedimento estero sarebbe inequivocabilmente volta all’accertamento del giudizio di colpevolezza, in funzione del quale si celebrerà il processo davanti all’autorità giudiziaria tedesca, sede nella quale il ricorrente potrà svolgere nel merito tutte le sue deduzioni.
Il percorso difensivo, osserva la Corte, propone una rilettura del principio di reciproco affidamento e dell’impegno a riconoscere validità ed efficacia ai provvedimenti dello Stato richiedente. Tali principi inibiscono al giudice nazionale ogni rivalutazione del materiale probatorio posto a fondamento della decisione straniera, dovendo egli compiere un esame formale del titolo, tanto più a fronte della chiara indicazione del ricorrente quale autore materiale del reato di truffa.
Non sussiste alcun vizio di omessa motivazione: la corte distrettuale ha esaminato compiutamente le deduzioni difensive, la mancata acquisizione di ulteriore documentazione, la tesi dell’errore di persona, ritenuta prima facie insussistente, e la qualificazione giuridica del fatto. Sul punto la Corte ricorda che, ai fini del rispetto del principio di doppia incriminazione, rileva che la condotta costituisca reato per entrambi gli ordinamenti e non la sua eventuale diversa qualificazione, che per l’ordinamento italiano potrebbe integrare appropriazione indebita o truffa a seconda della sequenza di artifici e appropriazione (Sez. II n. 51060 del 11.11.2016). All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.