Rinuncia al ricorso e interesse sopravvenuto: nessuna condanna alle spese (Cass. pen. Sez. IV n. 40782 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata dal difensore munito di procura speciale prima dell’udienza di discussione rende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità non segue però la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando il venir meno dell’interesse alla decisione sia sopravvenuto alla proposizione del ricorso e ricollegabile unicamente alla soddisfazione della pretesa sottesa all’impugnazione. In tal caso manca un’ipotesi di soccombenza, perché il provvedimento sopraggiunto realizza in concreto il risultato perseguito dal ricorrente.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse degli indagati avverso il decreto con cui il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro probatorio di un immobile, ritenendo configurabile un’ipotesi di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro in relazione a un infortunio domestico. Il Tribunale aveva affermato che il controllo giurisdizionale non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi alla verifica dell’astratta sussumibilità del fatto in una determinata ipotesi di reato.

Avverso l’ordinanza la difesa di una delle ricorrenti ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il vizio di motivazione del decreto di convalida, l’illegittima integrazione interpretativa della motivazione da parte del Tribunale del riesame e l’illogicità della stessa ordinanza. Nelle more, il Pubblico Ministero ha disposto la restituzione dell’immobile, non essendo più necessarie le esigenze probatorie, e la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a mezzo di difensore munito di procura speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la rinuncia è stata depositata dal difensore munito di procura speciale prima dell’udienza di discussione. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., come del resto concluso dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta.

Il punto giuridicamente centrale riguarda le conseguenze economiche della declaratoria. La Corte esclude la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 6624 del 2011. Il venir meno dell’interesse alla decisione è, infatti, sopraggiunto alla proposizione del ricorso ed è ricollegabile unicamente alla soddisfazione della pretesa sottesa all’impugnazione, non integrando pertanto un’ipotesi di soccombenza.

La Corte verifica in concreto tale presupposto. Il difensore rinunciante ha prodotto il decreto con cui il Pubblico Ministero ha disposto il dissequestro dell’immobile e delle pertinenze in favore degli aventi diritto, non essendo più necessario mantenere il vincolo probatorio. Il provvedimento favorevole è sopraggiunto all’impugnazione, il cui oggetto era proprio il difetto di motivazione sulla sussistenza di attuali esigenze probatorie.

Da qui la conclusione: la valutazione operata dal Pubblico Ministero, attestante il venir meno della necessità del vincolo cautelare, converge con la censura dedotta dalla ricorrente e realizza in concreto il risultato perseguito con il ricorso. Il venir meno dell’interesse è dunque ricollegato esclusivamente alla soddisfazione della pretesa nel merito, sicché deve escludersi l’ipotesi di soccombenza che avrebbe potuto giustificare la condanna alle spese.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione accessoria di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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