Inammissibile il ricorso del P.G. avverso la sentenza di appello che dichiara (Cass. pen. Sez. VI n. 40823 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice di appello, riconosciuta l’incompetenza del primo giudice per qualsiasi causa, annulla la sentenza e ordina la trasmissione degli atti al P.M.; la regola opera anche quando la dichiarazione di incompetenza consegua alla diversa qualificazione giuridica del fatto contestato. L’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. non distingue in base alle ragioni che conducono alla pronuncia di incompetenza, sicché l’unico rimedio esperibile è il conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., e non l’impugnazione diretta. In sede di conflitto la Corte valuta autonomamente la corretta qualificazione giuridica del fatto storico, non essendo vincolata alle indicazioni dei giudici in conflitto. La mera contestazione dell’aggravante ad effetto speciale non prolunga il termine di prescrizione ove l’aggravante non sia stata ritenuta in sentenza.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’impiego di fondi di una società in house della Regione Piemonte, per un versamento di 50.000.000 di euro su un conto presso una banca svizzera, dal quale erano poi stati prelevati, mediante tre bonifici, complessivi 6.000.000 di euro, utilizzati per finalità privatistiche riconducibili all’interesse degli imputati.
La Corte di appello di Torino riqualificava i reati originariamente contestati come peculato in truffa aggravata, escludendo la disponibilità autonoma del denaro in capo al legale rappresentante dell’ente, e per l’effetto dichiarava la competenza del Tribunale di Roma, luogo di consumazione dell’atto dispositivo. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale, contestando la derubricazione e l’incompetenza; ha inoltre ricorso uno degli imputati, condannato per falso in attestazioni e relazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. Il ricorrente sosteneva che l’oggetto dell’impugnazione attenesse alla qualificazione giuridica e che la statuizione sull’incompetenza fosse solo effetto secondario della derubricazione, sì da consentire il ricorso diretto.
Il collegio non condivide tale impostazione. L’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. sottrae al ricorso per cassazione le sentenze sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto ex art. 28 cod. proc. pen., senza operare alcuna distinzione in ordine alle ragioni della dichiarazione di incompetenza. Anche quando questa derivi dalla diversa definizione giuridica del fatto, opera dunque la specifica causa di inammissibilità.
Il percorso argomentativo si fonda su un precedente conforme della stessa sezione (Sez. VI n. 2037 del 21.12.1992, dep. 1993, Genco), secondo cui è inammissibile il ricorso avverso la sentenza con cui il giudice di appello, riconosciuta l’incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, compresa la diversa qualificazione, annulla la sentenza e trasmette gli atti al P.M.
La Corte ravvisa una conferma indiretta nei poteri esercitati in sede di risoluzione del conflitto. Le Sezioni Unite n. 14621 del 23.6.2016, dep. 2017, Zimarmani hanno affermato che in tale sede la Cassazione valuta autonomamente se la qualificazione del fatto storico attribuita da uno dei giudici sia corretta, delineando essa stessa la definizione esatta e designando il giudice competente; né è vincolata alle indicazioni dei giudici in conflitto (Sez. I n. 5610 del 26.1.2022).
Passando al ricorso dell’imputato, la Corte rileva l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 342 d.lgs. n. 14 del 2019. I fatti risalgono al 30.5.2016 e il termine massimo, in assenza dell’aggravante ad effetto speciale del terzo comma, è di sette anni e sei mesi. L’aggravante non risulta riconosciuta, poiché nella sentenza di primo grado non se ne fa menzione né se ne è tenuto conto nella determinazione della pena. La Corte ribadisce che la mera contestazione dell’aggravante ad effetto speciale non prolunga il termine prescrizionale ove questa non sia stata ritenuta (Sez. V n. 27632 del 30.5.2019, Calò). Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti dell’imputato, non essendosi costituita parte civile la società danneggiata.
Nota della Redazione
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