Attenuanti generiche e pena: giudizio di fatto insindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 11897 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche mediante richiamo, degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita enunciando, anche sinteticamente, la valutazione di uno o più dei criteri dell’art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità sulla quantificazione è ammissibile solo quando questa costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il giudizio di prevalenza o equivalenza tra attenuanti e aggravanti, ai sensi dell’art. 69 cod. pen., è parimenti espressione di valutazione di merito, censurabile solo nei medesimi limiti.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13.09.2024, ha confermato la decisione emessa il 27.09.2017 dal GIP presso il Tribunale di Velletri, che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis, commi 1 e 2, cod. pen., condannandolo alla pena di quattro anni di reclusione.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo, con un unico motivo, l’erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, al mancato giudizio di prevalenza di queste sulle aggravanti e allo scostamento della pena dal minimo edittale.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo proposto è stato ritenuto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.

La Corte ha rilevato che la Corte di appello si è confrontata con le peculiarità del caso di specie e ha motivato adeguatamente in relazione al diniego delle attenuanti generiche, al conseguente mancato giudizio di prevalenza sulle aggravanti ex art. 69 cod. pen. e alla congruità della pena inflitta.

La sentenza impugnata ha posto in luce, con giudizio di merito insindacabile, gli elementi che rendono l’imputato immeritevole della concessione delle attenuanti generiche e di un più mite trattamento sanzionatorio: le plurime violazioni al codice della strada, le accertate condizioni di alterazione psico-fisica alla guida del veicolo, l’invasione della opposta corsia di marcia e la precedente condanna per guida in stato di ebbrezza. Tali elementi sono stati considerati rivelatori della gravità della condotta e della negativa personalità dell’imputato.

La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto insindacabile in legittimità, purché non contraddittorio e idoneo a dare conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti (Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017, Rv. 271269; Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020, Rv. 279549). Ha inoltre ribadito che la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il cui sindacato è ammesso solo in presenza di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2 n. 36104 del 27.04.2017, Rv. 271243; Sez. 3 n. 6877 del 26.10.2016, Rv. 269196; Sez. 2 n. 12749 del 19.03.2008, Rv. 239754).

All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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