Art. 165-quinquies.

Art. 165-quinquies.

(Obblighi delle societa' italiane Collegate).

1. Il bilancio delle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119 ((…)) le quali siano collegate a societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo. (14)

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 42, comma 3) che le disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano alle societa' che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

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