Sequestro preventivo impeditivo e pertinenzialità del bene al reato (Cass. pen. Sez. III n. 34599 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo impeditivo non finalizzato alla confisca presuppone l’astratta configurabilità del reato e la sua correlazione pertinenziale al bene, non anche l’attribuibilità del fatto all’indagato. Il vincolo può quindi operare anche nei confronti di un terzo estraneo all’illecito e in buona fede, ove la libera disponibilità della cosa sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato. La verifica del fumus non implica accertamento della fondatezza dell’accusa, ma solo la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. La posizione del proprietario del terreno interessato da abbandono incontrollato non integra una posizione di garanzia: dagli artt. 192 e 255 d.lgs. n. 152/2006 deriva un obbligo successivo di bonifica, attivabile solo a seguito del procedimento amministrativo e dell’ordinanza sindacale prescrittiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugna in cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il sequestro preventivo adottato dal GIP su un terreno interessato da abbandono incontrollato di rifiuti, in un procedimento iscritto per il reato di cui all’art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. Il Tribunale aveva riconosciuto l’estraneità del ricorrente alla materiale commissione del reato e l’assenza di una sua posizione di garanzia, mantenendo però il vincolo in ragione della correlazione tra il bene e il fatto per cui si procede.
Il ricorso deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 255 d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che il Tribunale avrebbe fondato il mantenimento del sequestro su un presunto obbligo di bonifica a carico del ricorrente. Lamenta inoltre violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. per la natura apparente della motivazione su fumus e periculum.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e ricostruisce la funzione del sequestro preventivo impeditivo. Il provvedimento genetico era stato adottato per impedire la protrazione del reato e l’aggravamento delle sue conseguenze, e il Tribunale aveva evidenziato la stretta connessione tra l’attività illecita e il bene, così da evitarne la protrazione.
Il passaggio centrale riguarda l’autonomia del vincolo reale rispetto alla posizione soggettiva dell’indagato. L’adozione e il mantenimento del sequestro presuppongono l’astratta configurabilità del reato e la sua correlazione al bene, anche a prescindere dall’attribuibilità al soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini. Nel caso di specie, peraltro, al ricorrente si ascrive un comportamento non idoneo a scongiurare l’aggravamento delle conseguenze del reato, per il mancato accesso al sito, l’omessa vigilanza e l’omessa recinzione.
Quanto al fumus, il Tribunale ha correttamente verificato non la fondatezza dell’accusa, ma la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, secondo l’insegnamento richiamato dal provvedimento impugnato (Sez. V n. 28515 del 2014; Sez. III n. 8152 del 2023, dep. 2024). Prevale quindi il nesso di pertinenzialità tra il reato e il bene. In via astratta, il sequestro impeditivo può operare anche nei confronti dei terzi, perché il collegamento rilevante è tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore (Sez. III n. 24065 del 2024).
La Corte esclude infine che il provvedimento abbia correlato la responsabilità penale del ricorrente all’omessa bonifica. Il Tribunale ha argomentato sulla posizione del proprietario del terreno, desumendo dall’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 non una posizione di garanzia, espressamente esclusa (Sez. III n. 40528 del 2014; Sez. III n. 50997 del 2015; Sez. III n. 1883 del 2025), ma un obbligo successivo di attivarsi per la bonifica, in solido con l’autore della condotta, solo ove il procedimento amministrativo accerti la condotta dolosa o colposa e il Sindaco adotti l’ordinanza prescrittiva. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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