Inammissibile il ricorso sui profili rinunciati in sede di riesame (Cass. pen. Sez. III n. 34601 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze dinanzi al tribunale del riesame, onde provocare il giudice a fornire risposte adeguate e complete. Qualora la doglianza non sia stata devoluta, ovvero la relativa devoluzione sia stata oggetto di espressa rinuncia, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri tali profili, non potendo essi trovare risposta per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla parte. La facoltà del tribunale del riesame di annullare o riformare il provvedimento anche per ragioni diverse da quelle addotte non esime la parte dall’osservanza di tale onere. È invece generico il motivo che ometta il confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame, in riforma del provvedimento genetico, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Le contestazioni riguardano plurime ipotesi, tra cui la partecipazione a un sodalizio criminoso con il ruolo di capo-promotore, operante secondo lo schema delle “frodi carosello” mediante società italiane ed estere, alcune cartolari e intestate a prestanome.
Il ricorso è affidato a due motivi: il primo deduce la violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per illogicità del provvedimento e per il ritardo nel deposito delle motivazioni; il secondo censura la qualificazione dei gravi indizi e la valutazione delle esigenze cautelari. La Procura generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta la tempestività del ricorso. L’ordinanza del riesame, depositata il 3 luglio 2026, era stata comunicata al difensore con pec del 16 luglio 2026; rispetto a tale notifica il ricorso sarebbe tardivo. Tuttavia, quanto all’imputato sottoposto agli arresti domiciliari, l’avviso di deposito gli è stato notificato a mani proprie il 1° settembre 2026. Poiché l’impugnazione dei provvedimenti del tribunale del riesame spetta sia al difensore sia all’imputato ai sensi dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., e operando il termine che scade per ultimo ex art. 585, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso è comunque tempestivo.
Nel merito, il ricorso è inammissibile con riferimento a tutti i motivi. Quanto alla dedotta nullità per inosservanza del termine di deposito, l’ordinanza risulta depositata il 3 luglio 2026, dunque entro il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Le censure relative alla gravità indiziaria sono inammissibili: dal verbale dell’udienza di riesame emerge che la difesa ha limitato il riesame al profilo delle esigenze cautelari, con espressa rinuncia ai restanti profili. La Corte ribadisce che, pur nella peculiarità del giudizio di riesame — in cui l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. riconosce al tribunale la facoltà di annullare o riformare il provvedimento anche per ragioni diverse da quelle addotte — la parte deve comunque specificare le doglianze. In mancanza di tale devoluzione, o in caso di rinuncia, il ricorso che sottoponga alla Corte censure su tali punti è inammissibile per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla parte, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. (sul punto Sez. 3, n. 20003 del 10.01.2020; Sez. 6, n. 16395 del 10.01.2018; Sez. 3, n. 3560 del 10.12.2013).
Quanto alle esigenze cautelari, il motivo è generico, perché il ricorrente omette ogni reale confronto con la motivazione del tribunale, che ha fondato la valutazione sull’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. alla luce delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell’indagato, desunta da comportamenti e atti concreti. Il tribunale ha evidenziato il ruolo di vertice assunto con continuità per un arco temporale non esiguo e la stabile operatività nel settore, escludendo la natura occasionale delle condotte. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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