Motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 41119 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione. La motivazione è censurabile solo se manifestamente illogica. Analogamente, il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria è espressione di un giudizio di merito che non scade nell’illogicità quando non si esaurisce nella astratta gravità del reato, ma investe la capacità a delinquere dell’imputato e gli aspetti soggettivi della sua personalità. Ne consegue la inammissibilità del ricorso che contesti tali valutazioni con censure di merito.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna, contestando sotto due profili la motivazione del giudice di secondo grado.

Con il primo motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo denuncia il vizio di omessa motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con quella pecuniaria. La questione arriva così davanti alla Sezione VII penale, investita della tenuta logica delle due statuizioni di diniego.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte rileva che la censura è manifestamente infondata, essendo la motivazione dei giudici di appello esaustiva ed esente da evidenti illogicità. Il riferimento è, in particolare, alla pagina della sentenza impugnata dedicata alla capacità a delinquere del ricorrente, desunta dai numerosi precedenti a suo carico.

Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

A sostegno del principio la Corte cita Sez. III n. 34947 del 03.11.2020 e Sez. VI n. 57565 del 15.11.2018, nonché Sez. III n. 2233 del 17.06.2021, dep. 2022, a conferma della continuità dell’orientamento.

Sul secondo motivo la Corte osserva che i giudici di appello hanno posto a base del diniego della sostituzione della pena argomentazioni corrette e logiche, richiamando i precedenti penali anche specifici a carico del ricorrente e l’assenza di una condotta riparatoria. Da tali elementi hanno tratto una prognosi sfavorevole di non reiterazione futura di reati.

Si tratta di un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso esaminato, la valutazione non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato, evidenziando gli aspetti soggettivi della personalità che ne hanno orientato la decisione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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