Patrocinio a spese dello Stato: ricorso depositato in cancelleria civile è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 5786 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, anche quando l’opposizione al rigetto dell’istanza sia stata introdotta con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione deve essere depositato, nel termine previsto dall’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. L’atto depositato presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, con notifica all’Avvocatura dello Stato e all’Agenzia delle Entrate secondo lo schema del rito civile, è inammissibile per violazione della disciplina sui modi di presentazione dell’impugnazione, sanzionata dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, imputato straniero non appartenente all’Unione Europea, aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice penale aveva rigettato l’istanza per difetto dei requisiti richiesti dagli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Avverso quel decreto il ricorrente aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Velletri con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.

Il Presidente del Tribunale ha respinto l’opposizione con ordinanza del 06/02/2024. Il ricorrente ha allora impugnato la pronuncia per cassazione, articolando tre motivi: omessa notificazione dell’ordinanza di rigetto al difensore; violazione degli artt. 79, comma 2, 94, comma 2 e 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002; mancata valutazione dell’impossibilità di ottenere la certificazione consolare di impossidenza. La questione centrale diventa così di natura processuale: individuare rito applicabile e modalità di presentazione del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia. Il ricorrente ha applicato le previsioni del codice di procedura civile, notificando l’atto al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura dello Stato e all’Agenzia delle Entrate, e depositandolo presso la cancelleria civile della Corte di cassazione.

Le forme adottate non sono corrette. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, cui il Collegio dichiara di aderire, nei procedimenti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione va presentato, nel termine previsto dall’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., a cura del quale viene fatto pervenire presso gli uffici della Corte di cassazione.

Il Collegio richiama sul punto Sez. 4 n. 40478 del 27/09/2023, Sez. 4 n. 16616 del 27/02/2019 e Sez. 4 n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016. Da ciò consegue che il ricorso è inammissibile in quanto l’atto non è stato depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen.

La Corte richiama la sanzione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ricollega l’inammissibilità alle impugnazioni non rispettose della disciplina sui tempi e sui modi di presentazione, e in particolare sull’individuazione dell’ufficio di cancelleria deputato a ricevere l’atto, che — salvo quanto disposto dall’art. 582, comma 2, cod. proc. pen. — è quello presso l’autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Essendo il ricorso inammissibile, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *