Continuazione tra reati associativi: serve identità del disegno criminoso originario (Cass. pen. Sez. VII n. 35029 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati associativi e tra reato associativo e reati fine presuppone la dimostrazione che il singolo agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte illecite sin dal momento ideativo del primo reato, o quantomeno dal momento in cui si è determinato a entrare nel sodalizio. Non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato, alla sua natura permanente e all’omogeneità delle condotte, né la comune inserzione dei fatti nel medesimo contesto criminale. Il giudice dell’esecuzione deve svolgere una puntuale indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo. È manifestamente infondata la doglianza che si limiti a sollecitare una diversa lettura degli atti.

Il Fatto

Un condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna. La prima, emessa dal medesimo G.I.P. e divenuta irrevocabile, riguarda il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., oltre a usura, estorsione e altro. La seconda, emessa dalla Corte di appello di Napoli e parimenti irrevocabile, riguarda gli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990.

Con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen., sostenendo che il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato che i fatti si inseriscono nel medesimo contesto criminale e che il collegamento emergerebbe dalla lettura delle sentenze di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente la dichiarazione di rinuncia al ricorso pervenuta prima della decisione, redatta e sottoscritta dal solo difensore. Poiché questi non era munito di procura speciale, la rinuncia è inefficace: essa non costituisce esercizio del diritto di difesa e richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o tramite procuratore speciale. La Corte richiama Sez. II n. 49480 del 31.10.2023.

Nel merito, le doglianze sono dichiarate manifestamente infondate. Il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato. L’ordinanza ha valorizzato i reati oggetto delle due sentenze, il diverso ruolo assunto dal ricorrente nelle due associazioni e, soprattutto, il tempo trascorso, non inferiore a un decennio.

La Corte ribadisce che dagli atti, al più, emerge l’inserzione dei reati nel medesimo contesto criminale, circostanza di per sé insufficiente. Con riferimento alla continuazione tra reato associativo e reati fine, e anche tra reati associativi, rileva che il singolo agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima, o quanto meno dal momento in cui si è determinato a fare ingresso nel primo sodalizio. Sul punto richiama Sez. Un. n. 28659 del 18.05.2017 e altri precedenti conformi.

Quanto alla continuazione tra reati associativi, non basta il riferimento alla tipologia del reato, alla natura permanente e all’omogeneità delle condotte: occorre individuare una originaria programmazione. Il giudice deve accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza a più organizzazioni, o a una medesima organizzazione, mediante una puntuale indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività concreta e sulla loro continuità nel tempo, come avvenuto nel caso di specie.

Il ricorso è pertanto inammissibile, in parte perché volto a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli atti non consentita in sede di legittimità. All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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