Socio occulto responsabile per deposito incontrollato di rifiuti (Cass. pen. Sez. 7 n. 9547 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che riproponga censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Non integra gli estremi del deposito temporaneo ex art. 183, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152/2006 il deposito incontrollato di rifiuti, anche provenienti da demolizione, effettuato in assenza di autorizzazione e senza i necessari presidi di sicurezza. Il socio occulto che abbia gestito di fatto l’impresa risponde dei reati ambientali commessi nella sua veste di amministratore di fatto, in concorso con l’amministratore formale. La particolare tenuità del fatto non è configurabile per condotte plurime e perdurate nel tempo, che abbiano cagionato una lesione significativa ai beni ambientali protetti. A seguito della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna di due imputati per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006, 13 d.lgs. n. 209/2003 e 44, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 380/2001, alla pena di mesi cinque di arresto e € 7.000,00 di ammenda ciascuno. Il giudice di merito ha riconosciuto a entrambi la sospensione condizionale della pena, subordinando per uno degli imputati il beneficio allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività, e concedendo all’altro la non menzione.
Gli imputati, tramite difensore comune, hanno proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi di doglianza, incentrati su presunti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ricostruzione della penale responsabilità, con particolare riferimento alla qualifica di socio occulto e amministratore di fatto, alla qualificazione del deposito di rifiuti e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito. La difesa non ha offerto una specifica critica alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare interpretazioni alternative non supportate da elementi concreti.
Con riguardo alla posizione di socio occulto, la Corte ha valorizzato le risultanze processuali indicate dalla sentenza impugnata: le dichiarazioni della coimputata in merito al trasferimento della sede sociale e alla gestione unitaria dell’impresa, nonché le dichiarazioni di altri testi che confermavano l’accumulo di veicoli presso l’unica impresa gestita dagli imputati. Tali elementi hanno correttamente fondato il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto, con conseguente affermazione della responsabilità concorsuale.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha condiviso l’orientamento del giudice di merito: la situazione accertata integra un deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti, non configurabile come deposito temporaneo. La Corte ha precisato, richiamando il proprio consolidato orientamento (Sez. 3, n. 50129 del 2018), che il deposito temporaneo ricorre solo in presenza di specifici presupposti: raggruppamento dei rifiuti e loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento, per un periodo non superiore all’anno o al trimestre per volumi superiori a 30 mc, nel luogo di produzione o in luogo funzionalmente collegato, dotato dei presidi di sicurezza. Nel caso di specie, la presenza di rifiuti ammassati da lungo tempo e di macerie da demolizione utilizzate per stabilizzare il terreno escludeva ogni riconducibilità alla fattispecie del deposito temporaneo.
La Corte ha altresì ritenuto corretta la motivazione in ordine alla responsabilità per i reati ambientali di cui al secondo capo di imputazione, valorizzando le dichiarazioni testimoniali e le risultanze delle indagini, tra cui il rinvenimento di numerose targhe di veicoli consegnati per la rottamazione. Ha infine giudicato logica la valutazione di non particolare tenuità dei fatti, considerata la pluralità e la durata delle condotte illecite, nonché la significativa lesione arrecata ai beni ambientali e territoriali protetti. La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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