Revoca della sospensione condizionale e usura: rileva la condotta del singolo concorrente (Cass. pen. Sez. I n. 35467 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, la natura del reato di usura quale delitto a consumazione frazionata o prolungata non esclude la necessità di accertare, con riferimento alla posizione del singolo concorrente, se la condotta antigiuridica a lui ascrivibile sia stata realizzata prima o dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio. Il giudice dell’esecuzione non può fondare la revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. sul mero dato della consumazione del reato, ma deve verificare se la manifestazione di volontà antigiuridica del singolo sia riconducibile al quinquennio (o al biennio) di esperimento di cui all’art. 163 cod. pen. La regola opera anche nelle fattispecie concorsuali, dove rileva il momento di commissione della condotta di ciascun concorrente.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bologna aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente con una sentenza del 2012, divenuta irrevocabile nel 2015, per effetto di una successiva condanna riportata nel 2025 per delitti di usura aggravata e associazione, con fatti accertati in un arco temporale compreso tra il 2014 e il 2016.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. e il vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice dell’esecuzione avrebbe ritenuto la condotta rilevante “anche” nel quinquennio successivo, mentre il concorrente aveva partecipato soltanto all’incontro in cui era stato concordato il patto usurario, risalente al 2010, senza prendere parte alle successive restituzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata in tema di usura: quando alla promessa segue la dazione effettiva degli interessi mediante rateizzazione, questa non è un “post factum” penalmente irrilevante, ma integra il fatto lesivo e segna il momento consumativo sostanziale del reato. Richiama sul punto Sez. 1, n. 11055 del 19/10/1998 e le successive conformi Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014 e Sez. 2, n. 26553 del 12/06/2007.
Il Collegio richiama poi il principio affermato per i reati permanenti, secondo cui la protrazione della condotta nel quinquennio successivo alla sentenza di concessione del beneficio ne determina la revoca, anche se la condotta è iniziata prima (Sez. 1, n. 30504 del 07/07/2011); e, specularmente, che l’essenziale è che la condotta si sia manifestata durante il periodo di esperimento (Sez. 1, n. 5232 del 10/11/2020, dep. 2021).
Da tali premesse la Corte trae la conseguenza decisiva: nelle fattispecie concorsuali occorre prendere in considerazione, per ciascun concorrente, il momento di commissione della condotta rispetto al quinquennio o al biennio di cui all’art. 163, primo comma, cod. pen. Il testo dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., riferendosi al condannato che “commetta” un delitto, esalta il significato della condotta che smentisce la prognosi di cui all’art. 164 cod. pen.
La natura di reato a consumazione frazionata o prolungata non esime dunque il giudice dell’esecuzione dalla verifica del momento in cui si realizza la condotta del singolo concorrente che abbia partecipato alla sola pattuizione illecita e non alla percezione delle rate. Il provvedimento impugnato, fondato sul mero dato della consumazione desunto dal certificato penale, è pertanto erroneo.
Il ricorso è accolto: l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, ufficio GIP, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato.
Nota della Redazione
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