Ricorso che reitera i motivi d’appello è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 13242 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riprodurre le censure già prospettate con l’atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, è inammissibile, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. A pena di inammissibilità, i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, con confronto puntuale rispetto alle argomentazioni del provvedimento contestato. La generica lamentela di una presunta carenza o illogicità della motivazione non assolve a tale onere.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 settembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Patti del 20 novembre 2023, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della propria responsabilità penale e alla sussistenza della recidiva nel biennio, contestando in particolare l’utilizzo di un’ordinanza prefettizia senza la dimostrazione della definitività dell’accertamento amministrativo.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi proposti non sono deducibili in sede di legittimità. Essi, anziché confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, ne reiterano le medesime considerazioni critiche.

La Corte ha richiamato la funzione tipica dell’impugnazione, individuandola nella critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, dunque, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

La Corte ha confermato tale principio richiamando un consolidato orientamento di legittimità, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009).

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, come affermato dalla Corte cost., sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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