Dichiarazioni di coindagati nella rissa e prova di resistenza (Cass. pen. Sez. I n. 41573 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni rese da chi ha partecipato a una rissa sono utilizzabili nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato quando manca una connessione probatoria ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., ravvisabile solo se un unico elemento di fatto proietti la propria efficacia probatoria su una molteplicità di illeciti e non quando la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte. L’inutilizzabilità assoluta prevista dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. presuppone che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato o a reato connesso o collegato e non può farsi derivare automaticamente dal suo coinvolgimento in vicende potenzialmente suscettibili di addebiti. Nei giudizi cautelari, l’eventuale eliminazione delle dichiarazioni inutilizzabili non travolge il compendio indiziario se le residue risultanze, per la cosiddetta prova di resistenza, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

Il Fatto

Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, accoglie l’appello cautelare del pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di misura nei confronti dell’indagato per concorso nel tentato omicidio pluriaggravato ovvero in lesioni pluriaggravate. Applica il divieto di dimora nel comune di residenza con divieto di rientro senza autorizzazione.

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 197, comma 1, cod. proc. pen., per l’utilizzo delle dichiarazioni accusatorie di soggetti che avevano preso parte alla rissa, e un vizio di motivazione sul numero degli aggrediti e sulla valutazione delle lesioni. La questione centrale riguarda l’utilizzabilità di quelle dichiarazioni e la loro incidenza sul quadro indiziario.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inutilizzabilità assoluta nei confronti di terzi, sancita dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato o a reato connesso o collegato, essendo la regola finalizzata a impedire che l’uso delle dichiarazioni si risolva in un nocumento per chi le ha rese.

Tale condizione non può farsi derivare automaticamente dal solo coinvolgimento dei dichiaranti in vicende potenzialmente suscettibili di addebiti penali. Occorre che le vicende, per come percepite dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente una responsabilità penale a carico dello stesso soggetto.

Quanto alla connessione probatoria ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., essa è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietta la propria efficacia su una molteplicità di illeciti, non quando la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte. In assenza di tale connessione, le dichiarazioni del soggetto indagato o indagabile per altro reato sono utilizzabili quando egli assuma la veste di testimone rispetto al delitto attribuito al terzo.

Il provvedimento impugnato è coerente con tali principi, avendo dato conto della mancata contestazione del reato di rissa e della necessità di valutare le lesioni aggravate a prescindere dal delitto di cui all’art. 588 cod. pen., così negando in concreto l’influenza probatoria tra i reati. Si tratta di valutazione che resiste alla diversa prospettazione del ricorrente, in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità.

Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente non ha considerato che l’ordinanza ha desunto la gravità indiziaria anche da elementi diversi dalle dichiarazioni contestate, in particolare dalle sommarie informazioni di persona estranea alla vicenda e da argomenti logici fondati sull’attività investigativa compiuta nell’immediatezza. Avrebbe dovuto illustrare l’incidenza dell’eliminazione delle dichiarazioni sulla prova di resistenza: gli elementi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. Le censure sul numero degli aggrediti e sulla sottovalutazione delle lesioni costituiscono valutazioni in fatto non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla sopravvalutazione delle lesioni, il Tribunale ha dato prevalenza alla documentazione sanitaria, recante giudizio prognostico ancorato a dati tecnici e scientifici, rispetto alle allegazioni difensive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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