Revoca dell’affidamento in prova per violazione delle prescrizioni (Cass. pen. Sez. I n. 41571 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è rapportata dalla legge al mero dato fenomenico della violazione della legge penale o delle prescrizioni, ma va correlata al fatto che il giudice — all’esito del suo insindacabile apprezzamento di merito — ritenga le violazioni un fatto oggettivo in concreto inconciliabile con la prosecuzione dell’esperimento. Il giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, gravato solo dell’obbligo di giustificare l’uso del potere con motivazione logica ed esauriente. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza contestare la sussistenza della violazione, si limiti a rivalutare gli elementi di conoscenza emersi e a opporre argomenti di fatto, estranei alla cognizione della Corte di cassazione.
Il Fatto
Il condannato si trovava in affidamento in prova al servizio sociale mentre espiava la pena di anni due, mesi cinque e giorni ventuno di reclusione per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oltre che per reati in materia di armi, ricettazione, falso materiale e violazione della normativa sull’immigrazione, commessi fra il 2018 e il 2021.
Nel corso del periodo di prova veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 2,55 g/l, in esito a un sinistro stradale. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha revocato la misura. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi; il Procuratore generale ne ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i due motivi, sebbene formalmente distinti, sono tra loro sovrapponibili, scaturendo da una matrice unitaria, e si prestano quindi a trattazione congiunta. Entrambi prospettano un presunto nesso di automatica consequenzialità tra la violazione accertata e la revoca della misura, senza considerare gli elementi positivi emersi nel percorso di risocializzazione.
Il Collegio ricorda come sia principio consolidato che la revoca dell’affidamento in prova non sia legata al mero dato della violazione, dovendo invece correlarsi alla valutazione del giudice circa l’incompatibilità in concreto di quella violazione con la prosecuzione dell’esperimento. Tale giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, cui spetta solo giustificare l’uso del potere con motivazione logica ed esauriente (si richiamano Sez. I n. 27713 del 06/06/2013 e Sez. I n. 2566 del 07/05/1998).
Su questa base, la decisione impugnata resiste ai rilievi difensivi. A fronte dell’evidenza del fatto di guida in stato di alterazione alcolica, il Tribunale ha ritenuto venuti meno i presupposti per la prosecuzione della misura: la realizzazione del fatto svela come il condannato non abbia tratto adeguato beneficio dall’affidamento, contraddicendo la prognosi favorevole che ne costituiva la base. Il mantenimento della misura esterna si porrebbe quindi in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena.
Così motivando, l’ordinanza ha dato conto dell’esercizio della discrezionalità intestata al giudice di sorveglianza; il ricorrente oppone argomenti di fatto, estranei alla cognizione della Corte di cassazione. L’impugnazione soffre di una marcata aspecificità, perché omette il confronto con la base logica e fattuale del provvedimento e sviluppa una critica distonica rispetto allo stesso. La disposta decorrenza ex nunc della revoca, infine, ha temperato la gravità delle conseguenze.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma stimata equa in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per ritenerlo esente da colpe (conformemente a Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). È disposta l’annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196.
Nota della Redazione
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