Misure alternative: la prognosi si àncora ai dati fattuali attuali (Cass. pen. Sez. I n. 41586 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la natura e la gravità dei reati in espiazione costituiscono solo il punto di partenza dell’analisi della personalità del condannato. Il giudizio prognostico deve fondarsi anche sulla condotta successivamente serbata e sui comportamenti attuali, onde accertare non solo l’assenza di indicazioni negative ma la presenza di elementi positivi di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. La prognosi va ancorata a dati fattuali obiettivi, quali l’avvio del reinserimento sociale, mentre non assumono rilievo decisivo, da soli, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato. Non è sindacabile, in sede di legittimità, il percorso logico che desume l’attualità della pericolosità dalla recente consumazione di reati e dalla condotta di vita.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato istanza di detenzione domiciliare, di affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e di semilibertà. Nessuna richiesta era stata formulata per l’affidamento terapeutico.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato le istanze, formulando una prognosi negativa per le pendenze giudiziarie relative a reati commessi in epoca recente, per l’inadeguato percorso di revisione critica e per la mancata dimostrazione dell’idoneità di un programma di recupero dalle tossicodipendenze. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 47-ter ord. pen. e sostenendo che il Tribunale avesse utilizzato un dato smentito dalle produzioni difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso non fondato, muovendo da una premessa di ordine processuale: l’istanza originaria riguardava soltanto la detenzione domiciliare, l’affidamento in prova e la semilibertà, e nessuna richiesta di affidamento terapeutico era stata avanzata. Anche il ricorso ha prospettato la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’affidamento e della detenzione domiciliare.
Sul piano sostanziale, la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, ai fini della concessione dell’affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati quali punto di partenza dell’analisi della personalità, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali. Occorre accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. I n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone).
La giurisprudenza ha però anche precisato che, ai fini del giudizio prognostico, non possono di per sé assumere rilievo decisivo elementi quali la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che tale processo critico sia almeno avviato (Sez. I n. 773 del 03/12/2013, Naretto). Resta necessario ancorare la prognosi a dati fattuali obiettivi, quali l’avvio del reinserimento sociale (Sez. I n. 5548 del 18/11/1994, Falcone).
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valorizzato, nella prospettiva della scarsa risocializzazione e del permanere della pericolosità sociale, i comportamenti assunti in epoca recente: la condanna per rapina aggravata con applicazione degli arresti domiciliari, l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la scarsa collaborazione segnalata dal servizio sociale. Si tratta di elementi non smentiti dal ricorso, che sul punto risulta meramente confutativo e non critica il percorso logico-giuridico del Tribunale.
Quanto alla documentazione prodotta dalla difesa, la Corte ha rilevato che dall’atto della ASL emerge unicamente che il condannato è noto per una condizione di dipendenza cronica da sostanze stupefacenti e che è in trattamento farmacologico sostitutivo con metadone cloridrato. Non emerge che sia in corso un programma di recupero né che lo stesso sia stato ritenuto idoneo dalle strutture competenti. Tale carenza esimeva il Tribunale dal valutare specificamente l’astratta possibilità di avviare un percorso ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, non risultando documentata neppure una tale volontà. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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