Riesame cautelare: il domicilio lontano dai fatti è elemento nuovo da motivare (Cass. pen. Sez. VI n. 41579 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità è limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute e non consente di esprimere un giudizio diverso da quello del Tribunale del riesame. L’indicazione di un domicilio lontano dal luogo di commissione dei fatti costituisce elemento nuovo, ma non impone una rivalutazione delle esigenze cautelari, tanto più quando la sopravvenuta condanna a pena severa le abbia rafforzate.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, è stato condannato in primo grado, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione. Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari.

Investito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame aveva respinto l’appello, confermando la valutazione di inadeguatezza di ogni misura diversa dal massimo rigore. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale non sarebbe stato mai investito della richiesta di eseguire gli arresti domiciliari in un luogo lontano da quello dei fatti e non avrebbe argomentato su questo punto, limitandosi a esaminare la possibilità di fronteggiare le esigenze cautelari con la misura domiciliare.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, secondo il richiamato precedente Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628.

Il controllo della Corte è dunque limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute e non consente di esprimere un giudizio diverso da quello del Tribunale del riesame. Su questa base il ricorso è dichiarato manifestamente infondato.

Nel merito, il Tribunale ha valorizzato non solo la duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, ma anche la gravità della condotta. La valutazione di inadeguatezza di misure diverse dal carcere, reiterata con il provvedimento reiettivo dell’istanza di sostituzione, è stata confermata in assenza di elementi nuovi, tale non essendo stata considerata l’indicazione di un domicilio lontano dal luogo dei fatti.

La Corte condivide il giudizio del Tribunale secondo cui l’intervenuta condanna a pena severa ha rafforzato, e non attenuato, le esigenze cautelari. Tale apprezzamento, logico e immune da vizi, sfugge al sindacato di legittimità. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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