Detenzione domiciliare speciale al padre: resta il vaglio di pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 41621 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025 ha eliminato, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen., il requisito dell’impossibilità di affidare la prole ad altri che al padre ai fini della concessione della detenzione domiciliare speciale. Resta tuttavia fermo l’obbligo del giudice di sorveglianza di accertare, con il supporto dei servizi sociali, che il condannato non manifesti un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e che il ripristino della convivenza con i figli minori risponda effettivamente al loro interesse. Il giudizio di pericolosità non può fondarsi su elementi meramente risalenti: la motivazione che valorizzi condotte recenti e attuali, espressive di mancata risposta positiva al trattamento, resiste al sindacato di legittimità. Il bilanciamento tra interessi costituzionali non altera la funzione rieducativa della pena né consente una prognosi favorevole in assenza di una effettiva presa di distanza dai reati.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 5.6.2025, ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare speciale presentata ex art. 47-quinquies ord. pen. nell’interesse di un detenuto padre, già respinta in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza. I giudici hanno ritenuto carenti entrambi i presupposti: da un lato il figlio minore era collocato dal Tribunale per i minorenni presso la nonna paterna, con rapporto consolidato; dall’altro risultava un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025, che ha dichiarato illegittimo il divieto di concedere il beneficio al padre quando i minori possano essere affidati a terzi, e contesta la valutazione di pericolosità fondata su elementi asseritamente risalenti.

La Motivazione della Corte

La Corte riconosce la portata della pronuncia costituzionale: per effetto della sentenza n. 52 del 10.3.2025 non è più necessario che manchi la possibilità di affidare la prole ad altri che al padre. La declaratoria di illegittimità costituzionale parziale ha ritenuto lesivo del principio di uguaglianza e dell’interesse preminente dei minori l’inciso espunto dall’art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen.

Ciò nonostante, la stessa Corte costituzionale ha affermato che resta fondamentale l’attento accertamento, da parte del giudice di sorveglianza e con il supporto dei servizi sociali, non solo dell’assenza di un concreto pericolo di ulteriori delitti, ma anche che il ripristino della convivenza con i minori, in alternativa all’affidamento a terzi, risponda effettivamente ai loro interessi.

Su questo secondo versante la motivazione del Tribunale di Sorveglianza non è manifestamente illogica o apparente. Essa valorizza, oltre ai precedenti penali risalenti, episodi delittuosi più recenti, tra cui violazioni del regime degli arresti domiciliari in località protetta e condotte intimidatorie verso il Magistrato di Sorveglianza. Non vengono trascurati gli elementi positivi della collaborazione e del corretto comportamento intramurario, ma sono ragionevolmente ritenuti recessivi rispetto alla mancata, radicale presa di distanza dalla devianza.

La Corte respinge l’argomento difensivo secondo cui la pericolosità sarebbe stata desunta da elementi assai risalenti: il provvedimento impugnato si riferisce a fatti verificatisi tra il 2022 e il 2024, dato temporale non smentito dal ricorrente. Né giova il richiamo alla fruizione dei permessi premio, risultando che il beneficio è stato revocato nell’anno precedente proprio a causa dei gravi comportamenti del condannato.

Il bilanciamento tra contrapposti interessi di rilievo costituzionale non esclude, pertanto, che la prognosi favorevole debba fondarsi sulla verifica di una effettiva risposta positiva al trattamento. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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