Incompatibile con l’omicidio volontario l’attenuante del fatto doloso della vittima (Cass. pen. Sez. I n. 41622 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attenuante del fatto doloso della persona offesa di cui all’art. 62, n. 5, cod. pen. è incompatibile con il reato di omicidio volontario, salvo i casi normativamente tipizzati dell’omicidio del consenziente e dell’aiuto o istigazione al suicidio. Il dolo omicidiario può essere desunto da elementi oggettivi e neutri rispetto al contesto del delitto, quali la micidialità dell’arma, la distanza tra autore e vittima, la consapevolezza del punto in cui questa si trova, l’inconsistenza dei materiali attraversati e l’altezza dello sparo. La repentinità dell’azione non esclude il dolo, costituendo semmai espressione del dolo d’impeto, tanto più quando il mezzo è univocamente idoneo a cagionare l’evento. Il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio sulla recidiva costituiscono valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità, se logicamente motivate.

Il Fatto

La Corte di assise di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa in rito abbreviato dal Tribunale, ha escluso le attenuanti generiche riconosciute in primo grado e ha rideterminato la pena inflitta all’imputato per omicidio volontario, porto in luogo pubblico di arma e ricettazione della pistola usata per il delitto. Il fatto risale a una notte di febbraio del 2023, in un comune della provincia: l’imputato, che pernottava nell’abitazione della madre, dopo aver visto dalle telecamere di sicurezza due uomini che armeggiavano davanti alla porta d’ingresso, esplose dall’interno un colpo di pistola che, attraversata la porta, raggiunse al cranio uno dei due, cagionandone la morte poco dopo in ospedale.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in più atti, contestando la qualificazione del fatto come omicidio volontario anziché colposo, il mancato riconoscimento della provocazione e delle attenuanti generiche, il giudizio sulla recidiva, l’esclusione dell’attenuante del fatto doloso della persona offesa e il rigetto delle richieste istruttorie sulla deviazione del proiettile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal percorso logico delle sentenze di merito, considerate, ai fini del controllo di legittimità, come unico discorso giustificativo. Il dolo dell’evento-morte è stato ricavato da dati oggettivi e neutri rispetto al contesto in cui maturò il delitto: la micidialità dell’arma, la distanza tra autore e vittima, la consapevolezza del punto esatto in cui questa si trovava, l’inconsistenza dei materiali della porta e l’altezza dello sparo. Tali elementi prescindono dal preteso sfondo di contrapposizione tra gruppi criminali e sarebbero idonei a fondare il dolo anche in un omicidio privo di pregresse vicende tra le parti.

Quanto alla dedotta repentinità dell’azione, la Corte osserva che essa non è incompatibile con il dolo, di cui costituisce anzi una delle forme, il dolo d’impeto, inteso come mera qualificazione cronologica di un proposito criminoso insorto all’improvviso, secondo Sezioni Unite n. 40516 del 2016. Il processo di formazione del dolo è tanto più rapido quanto più il mezzo è univocamente idoneo a cagionare l’evento. Irrilevanti restano la mancata reiterazione dei colpi e l’esiguità dei passi compiuti, nonché la doglianza sulla deviazione del proiettile determinata dall’aletta della persiana, perché la motivazione sul punto è analitica e la richiesta di perizia nel rito abbreviato è mera sollecitazione probatoria, non sindacabile in legittimità.

Infondati sono anche i motivi su provocazione, attenuanti generiche e recidiva. La reazione armata appare sproporzionata rispetto a un’aggressione di incerta natura, e la sproporzione esclude il nesso causale tra fatto ingiusto e ira. Il diniego delle generiche è sorretto da plurimi elementi, tra cui la versione di comodo iniziale, l’assenza di pentimento e i precedenti specifici; la recidiva è fondata sull’identità d’indole dei reati e sulla limitata distanza temporale.

Il passaggio centrale riguarda l’art. 62, n. 5, cod. pen. La Corte, ricostruendo i convergenti percorsi delle pronunce Meneghetti e Bimaj e delle più recenti Costantini, Briancesco e Damnar, afferma che l’attenuante del fatto doloso della persona offesa è del tutto incompatibile con l’omicidio volontario, fuori dai casi tipizzati in cui imputato e vittima contribuiscono a cagionare e volere il medesimo evento, evenienza possibile solo nell’omicidio del consenziente e nell’aiuto o istigazione al suicidio. Al di fuori di queste ipotesi non è configurabile la compresenza, nello stesso soggetto, della qualità di concorrente e di vittima della propria morte. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali e di parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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