Revoca della confisca di prevenzione solo con prove nuove non deducibili (Cass. pen. Sez. II n. 41734 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della confisca di prevenzione disciplinata dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 e la revocazione di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 non sono preordinate a consentire una surrettizia riapertura del procedimento conclusosi con un decreto di confisca divenuto irrevocabile, né possono essere utilizzate per sollecitare una rinnovata valutazione del compendio probatorio già scrutinato nel merito. Tali rimedi straordinari non possono essere azionati sulla base della mera deduzione di elementi che il proposto o i terzi interessati avrebbero potuto e dovuto introdurre tempestivamente nel contraddittorio del procedimento di prevenzione. Le prove nuove idonee a fondare il rimedio revocatorio devono consistere in elementi di natura oggettivamente sopravvenuta ovvero in fatti decisivi e nei relativi mezzi dimostrativi ignoti e non conoscibili con l’ordinaria diligenza all’epoca del procedimento, sì da non poter essere dedotti né valutati dal giudice della prevenzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione, aveva disposto la confisca delle quote sociali e dei beni aziendali di una società, provvedimento confermato dalla Corte di Appello e divenuto definitivo a seguito di una pronuncia di inammissibilità della Cassazione.
Un terzo interessato ha chiesto la revoca della confisca ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956, producendo documentazione e dichiarazioni a sostegno della propria titolarità delle quote e della lecita provenienza dei capitali investiti. La richiesta è stata respinta dal Tribunale e l’appello è stato rigettato dalla Corte di Appello di Napoli con decreto del 29 aprile 2025. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e carenza della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, articolato in due censure. La prima, relativa alla violazione dell’art. 7, comma 2, legge n. 1423/1956, è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha richiamato il principio, affermato già nella vigenza della legge del 1956, secondo cui la revoca può essere disposta solo in presenza di una prova sopravvenuta o di una prova preesistente non dedotta perché non deducibile per causa di forza maggiore, per fatto del terzo o perché scoperta successivamente, dovendo il decidente muoversi nello stesso ambito di rivedibilità del giudicato. Tale orientamento è stato ribadito con riguardo alla revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011.
La Corte ha quindi affermato che revoca e revocazione non assolvono alla funzione di colmare carenze difensive o omissioni imputabili alla parte, né di rimediare a scelte processuali non coltivate nel giudizio di cognizione. Non rientrano nella nozione di prova nuova le risultanze che, pur astrattamente esistenti e accessibili durante il procedimento, siano state acquisite o abbiano assunto consistenza probatoria solo successivamente. La deduzione di elementi nuovi in senso meramente cronologico, ma non in senso giuridico, non integra il presupposto normativo e si risolve in una inammissibile sollecitazione a rivalutare fatti definitivamente accertati.
La seconda censura, concernente l’inesistenza della motivazione, è stata dichiarata non consentita in sede di legittimità. Il ricorso avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusi i vizi riconducibili all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., salvo che si lamenti l’assenza o la mera apparenza della motivazione. La Corte ha precisato che la motivazione apparente ricorre solo quando l’apparato argomentativo manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, ovvero quando il provvedimento ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
Nel caso concreto, i giudici di appello hanno dettagliatamente affrontato tutte le doglianze, escludendo i caratteri di novità e decisività delle prove prodotte, in quanto risalenti a circa trenta anni prima del giudizio di merito e deducibili con l’ordinaria diligenza difensiva. Quanto alla questione della c.d. ragionevolezza temporale, la Corte territoriale ha chiarito che tale criterio è invocabile solo se siano allegati elementi sopravvenuti, effettivamente nuovi, idonei a evidenziare l’originaria carenza dei presupposti della misura. Le diverse valutazioni proposte dal ricorrente si pongono al di fuori dei motivi ammissibili, essendo il riferimento alla violazione di legge strumentale a una rivalutazione nel merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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