Dichiarazioni in denuncia e regime dell’art. 63 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. II n. 41735 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni contenute in denunce e querele presentate nel corso delle indagini preliminari sono utilizzabili nel giudizio abbreviato anche quando provengano da soggetti indagati o imputati in procedimenti per reati connessi o collegati. Si tratta di dichiarazioni spontanee, riconducibili a iniziative autonome di chi si presenta come persona offesa, alle quali non si applica lo statuto di garanzie previsto dall’art. 63 cod. proc. pen. La inutilizzabilità assoluta sancita dall’art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. presuppone infatti la preesistenza, a carico del dichiarante, di precisi indizi di reità, già delineati e conosciuti dall’autorità procedente: condizione che non può ritenersi integrata per il solo fatto che il dichiarante risulti coinvolto in vicende astrattamente idonee a fondare addebiti penali.

Il Fatto

Tre imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Lecce per i reati di rapina e lesioni. La vicenda riguarda un’aggressione ai danni della persona offesa, seguita dalla sottrazione di beni e dalla fuga con un mezzo.

Con i primi due motivi i ricorrenti contestano la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in denuncia da soggetti che, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere ascoltati sin dall’origine come indagati, essendo già raggiunti da indizi di reità nell’ambito di un procedimento per rapina aggravata. Gli ulteriori motivi investono la valutazione della prova e il diniego delle attenuanti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che la sentenza di appello e quella di primo grado sono conformi nelle statuizioni impugnate e possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale.

Sul primo profilo, il Collegio richiama il consolidato indirizzo di legittimità: l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato presuppone la preesistenza di precisi indizi di reità a suo carico, non essendo sufficiente il coinvolgimento in vicende astrattamente idonee a generare addebiti. La Corte territoriale ha accertato che, al momento della denuncia, i dichiaranti si erano qualificati come vittime, sicché correttamente il giudice di primo grado ha utilizzato le dichiarazioni, ritualmente acquisite a seguito della scelta del rito abbreviato.

Il Collegio ribadisce quindi il principio secondo cui le dichiarazioni inserite in denunce e querele, riconducibili a iniziative spontanee di soggetti non formalmente indagati, ancorché attinti da indizi di reità per fatti suscettibili di generare responsabilità in procedimenti collegati, restano sottratte allo statuto di garanzie dell’art. 63 cod. proc. pen. Con la presentazione dell’atto il dichiarante rinuncia implicitamente al riserbo su circostanze idonee a riflettersi in senso sfavorevole sulla propria posizione. Si tratta di atti estranei a forme di induzione o sollecitazione da parte dell’autorità procedente, come tali sottratti, nella fase delle indagini, al regime previsto per le dichiarazioni raccolte aliunde dagli organi inquirenti.

Il motivo sulla ricostruzione del fatto è dichiarato inammissibile perché articolato esclusivamente in fatto, al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. La Corte rileva che entrambe le sentenze di merito hanno dato conto della sussistenza del concorso morale e materiale, valorizzando le condotte tenute in fase esecutiva e il contributo agevolatore prestato alla realizzazione dell’evento.

Quanto al diniego dell’attenuante della speciale tenuità del danno, il Collegio osserva che, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, non basta il modesto valore economico del bene sottratto, occorrendo una valutazione complessiva del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale. Il motivo sulle attenuanti generiche è infine dichiarato aspecifico: è sufficiente che la motivazione del diniego richiami gli elementi ritenuti decisivi. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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