Ammissibile la rivalsa dell’INPS contro l’amministrazione ordinatrice primaria della spesa (Corte dei Conti Sez. III App. n. 125 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, per difetto di alcuna preclusione normativa, la domanda di rivalsa proposta dall’INPS nei confronti dell’amministrazione dello Stato che abbia operato come ordinatore primario della spesa, determinando con la propria condotta l’erogazione di un indebito pensionistico non recuperabile. Il ripiano trimestrale previsto dalla legge a carico dello Stato non opera come strumento di compensazione degli indebiti originati da errori gestionali dell’ordinatore primario, ma copre soltanto gli squilibri di carattere strutturale. Il principio di autonomia e reciproca indipendenza del bilancio dell’ente previdenziale rispetto a quello statale impone che il deficit causato da una spesa indebita e non recuperabile sia ripianato dall’amministrazione che lo ha determinato. Ne consegue che, accertata l’ammissibilità della domanda, il giudice di primo grado che l’abbia dichiarata inammissibile ha omesso la disamina nel merito, con conseguente rinvio ai sensi dell’art. 199, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Un ex appartenente all’Aeronautica Militare aveva ottenuto, nell’aprile 2008, la pensione privilegiata, con rideterminazione del quantum dapprima in via provvisoria nel 2008 e poi, dal Ministero della Difesa, in via definitiva nell’ottobre 2020. Effettuati i conguagli, l’INPS, in qualità di ordinatore secondario di spesa, aveva rilevato un indebito di € 39.365,00 a carico del pensionato e ne aveva disposto il recupero.
Il pensionato aveva adito il giudice di primo grado, che aveva dichiarato irripetibile l’indebito e, nel contempo, inammissibile la domanda di rivalsa formulata dall’ente previdenziale nei confronti del Ministero della Difesa. Avverso tale capo della decisione l’INPS ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986. Il Ministero e il pensionato si sono costituiti chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudice di primo grado aveva escluso l’esperibilità di azioni di rivalsa individuali, ritenendo che la materia fosse integralmente disciplinata dal legislatore attraverso il ripiano periodico trimestrale a carico dello Stato e che, per l’unicità del sistema finanziario, sarebbe stato paradossale condannare lo Stato a risarcire un danno subito da una gestione separata interamente finanziata dallo Stato medesimo.
La Sezione non condivide tale impostazione e richiama il proprio orientamento, secondo cui la domanda di garanzia è ammissibile in quanto assistita da concreto interesse ad agire (App., sez. III, n. 294 del 2016 e n. 535 del 2017). L’attuale conformazione dell’ordinamento consente di affermare la piena autonomia finanziaria dei vari enti, i quali non devono pesare sul bilancio statale e devono raggiungere l’equilibrio di bilancio.
Tale equilibrio viene rotto quando l’ente previdenziale deve sopportare il peso finanziario degli errori dell’amministrazione che opera come ordinatore primario della spesa. La Corte richiama il principio di autonomia e reciproca indipendenza del bilancio dell’Istituto previdenziale rispetto a quello dello Stato (App., Sez. I, n. 818/2012 e n. 131/2013), che impone agli organi gestori di tenere presenti e ripianare le indebite erogazioni, suscettibili di incidere sugli equilibri finanziari complessivi e sulle future disponibilità.
Il ripiano trimestrale previsto dalla legge n. 183/2011 non può valere a compensare gli indebiti originati da errori dell’ente ordinatore primario, cioè da operazioni gestionali non corrette e negligenti, ma soltanto gli squilibri di carattere strutturale. Ogni spesa indebita e non recuperabile a carico dell’ente previdenziale causa quindi un deficit che, in base ai principi generali, deve essere ripianato dall’amministrazione che lo ha determinato.
Ne consegue che la domanda di rivalsa dell’INPS verso il Ministero della Difesa era da ritenere ammissibile e conoscibile nel merito. Poiché il primo giudice non ha esaminato la questione nel merito, l’accoglimento dell’appello comporta il rinvio degli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, comma 3, c.g.c., per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia anche sulle spese del grado.
Nota della Redazione
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