I consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 23 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili legato all’ente da un mero debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La giurisdizione contabile presuppone un debito di custodia, con gestione di deposito o magazzino e obbligo restitutorio di quanto ricevuto. In difetto di tali presupposti manca la giurisdizione e il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2021, di un consegnatario di beni mobili del Comune di Montefelcino. Il conto è stato trasmesso e depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale; il rendiconto dell’ente è stato approvato con delibera consiliare.

Il magistrato istruttore, nella relazione di riferimento, ha prospettato che il conto non presenti i requisiti minimi del conto giudiziale, non essendo individuabili beni riferibili a una gestione con debito di custodia. La questione arriva così davanti al Collegio, per la verifica dell’ammissibilità e procedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della giurisdizione contabile. Il conto è stato redatto su modello conforme a quello di legge, con indicazione della consistenza iniziale, del carico, dello scarico e della consistenza finale, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale.

Richiamato l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, la Corte ricorda che non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La giurisprudenza ha individuato il discrimine nel tipo di gestione affidata.

Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalle esigenze operative delle articolazioni funzionali, con conservazione e somministrazione di beni nei limiti quantitativi e qualitativi funzionali alle periodicità di approvvigionamento. Solo in tal caso la giacenza assume rilievo di gestione contabile, con obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna.

Qualora invece la giacenza presso i singoli uffici sia contenuta entro la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento continuativo degli uffici, i beni costituenti scorte operative restano esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. La Corte richiama sul punto i precedenti delle Sezioni regionali (Calabria e Liguria).

Nel caso concreto i beni elencati negli inventari erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. L’ente ha inoltre comunicato di non avere consegnatari con debito di custodia, poiché i responsabili delle strutture acquistano in autonomia i beni, subito assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza. La mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia una gestione di magazzino.

Il Collegio conclude che in capo al consegnatario non gravava un debito di custodia e che difettano i presupposti normativi della resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile; nulla per le spese, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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