Contributi PAC indebitamente percepiti e giurisdizione contabile per rapporto di servizio funzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 19 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi eurounitari cosiddetti indiretti, tra l’amministrazione erogante e il beneficiario si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale o anche solo di fatto, idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti in tutti i casi di indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione della risorsa pubblica. Ai fini dell’accesso agli aiuti PAC non è sufficiente la materiale disponibilità dei terreni, essendo necessario un titolo di conduzione documentato nelle forme previste, non surrogabile da relazioni di fatto con il fondo. La presentazione di domande uniche di pagamento fondate sull’attestazione di un titolo giuridico inesistente integra dolo, con conseguente condanna al risarcimento integrale del danno, pari all’intero importo erogato, non rilevando la mera possibilità astratta di recupero o compensazione da parte dell’organismo pagatore.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il beneficiario di contributi agricoli per la percezione indebita di aiuti comunitari erogati da Agea per le campagne 2021 e 2022, per complessivi euro 11.497,08. I terreni, acquistati dall’ISMEA con patto di riservato dominio, erano rientrati nella proprietà dell’istituto per effetto della clausola risolutiva azionata a seguito del mancato pagamento di più rate.

Nonostante l’intervenuta risoluzione, il convenuto aveva continuato a presentare domande di pagamento, indicando quale titolo legittimante un contratto di affitto con una società ormai da anni estinto. La Procura ha chiesto la condanna al risarcimento in favore dell’Unione europea. Il convenuto ha eccepito la nullità della citazione per difetto materiale della copia notificata e, nel merito, l’insussistenza dell’elemento soggettivo, del danno e del nesso causale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha respinto l’eccezione di nullità della citazione. La mancanza di pagine nella copia notificata può essere eccepita senza querela di falso, mediante esibizione dell’atto destinato, secondo il principio affermato da Cass. civ. Sez. I n. 27761 del 2024. Nella specie, tuttavia, il convenuto si è tempestivamente costituito e ha svolto difese articolate anche nel merito, rinunciando espressamente ai termini per integrare le difese, con conseguente sanatoria ai sensi dell’art. 86, commi 5-bis, 6 e 7, c.g.c.

Nel merito, la Corte ha preliminarmente affermato la sussistenza del rapporto di servizio funzionale tra ente erogatore e beneficiario. Richiamando le Sezioni Unite n. 3100/2022, il Collegio ha ribadito che ai fini del radicamento della giurisdizione contabile è sufficiente l’illegittima percezione della risorsa, non essendo necessario un utilizzo diverso dalla destinazione preordinata.

Quanto alla condotta, la Corte ha accertato che la risoluzione del contratto con ISMEA era stata formalizzata con atto notarile e comunicata al beneficiario nel giugno 2021. Da tale momento il convenuto era privo di alcun titolo legittimante il possesso. Le domande di pagamento per le campagne 2021 e 2022 erano invece fondate su un contratto di fitto risolto di diritto per confusione, essendo venuta a coincidere la figura del proprietario-locatore con quella del conduttore. Per ricevere il beneficio, ha precisato la Corte, non basta la materiale disponibilità dei terreni ma occorre un titolo di conduzione documentato, confermato ai sensi del d.P.R. n. 503/1999.

Il dolo è stato desunto dalla dichiarazione resa dal convenuto sotto la propria responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la corrispondenza al vero delle informazioni sul fascicolo aziendale. La falsità di tale attestazione, unita all’indicazione di particelle non possedute, integra una condotta intenzionale, non scriminata dall’affidamento sui controlli degli enti.

Il danno è stato quantificato nell’intero importo erogato, con nesso causale provato, essendo l’organismo pagatore indotto in errore dal falso presupposto. La possibilità astratta di recupero non esclude il danno, che deve essere certo e attuale ma non irreversibile, secondo Sez. II centr. app. n. 68/2023. La domanda è stata pertanto integralmente accolta, con condanna al pagamento in favore di Agea, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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