Ottemperanza alla sentenza di appello contabile e adempimento dell’INPS prima del ricorso (Corte dei Conti Sez. III App. n. 141 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza dinanzi alla Corte dei conti, il ricorso deve essere rigettato quando l’amministrazione abbia integralmente eseguito la sentenza di condanna prima della notificazione del ricorso stesso. L’adempimento si perfeziona con la riliquidazione del trattamento pensionistico conforme al giudicato e con il pagamento degli arretrati, non rilevando il riferimento erroneo contenuto nella determina di ricalcolo a una sentenza di segno opposto, trattandosi di errore materiale privo di incidenza. La parte ricorrente, che abbia instaurato il giudizio dopo l’avvenuta esecuzione, è condannata alle spese legali in favore dell’ente previdenziale.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva ottenuto, con sentenza n. 108/2022 di questa Sezione di Appello, il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta di inabilità calcolata ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, in sostituzione del trattamento indiretto ordinario già in godimento, con obbligo dell’INPS di corrispondere le differenze dalla data di insorgenza del diritto, oltre interessi e rivalutazione.
Dopo il deposito della sentenza, la parte vittoriosa presentò istanza di adempimento il 5 maggio 2022 e, nel silenzio dell’istituto, formale diffida notificata il 30 gennaio 2023. Con PEC del 20 settembre 2023 propose ricorso per l’ottemperanza. L’INPS si costituì chiedendo il rigetto, deducendo l’avvenuto esatto adempimento sin dall’aprile 2023.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato la documentazione prodotta ed è giunta alla conclusione che l’INPS aveva correttamente adempiuto a quanto indicato nella sentenza n. 108/2022. Il ricalcolo risultava provato dalla determina di riliquidazione e dal cedolino in atti.
La determina di riliquidazione, che espressamente sostituiva la precedente determina del 2014, indicava tra i servizi valutati il bonus di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, per anni 15, mesi 6 e giorni 24, utili al raggiungimento della contribuzione riferibile all’età pensionabile. Il sistema di calcolo, misto, era stato ricostruito sulla posizione del dante causa, cessato dal servizio con anzianità contributiva ridotta.
Il Collegio ha ritenuto del tutto ininfluente il riferimento contenuto nella determina alla sentenza di primo grado, trattandosi di evidente errore materiale, poiché quella decisione era di mero rigetto della pretesa.
Con il cedolino di aprile 2023 erano stati pagati aumenti e arretrati, sicché l’istituto aveva adempiuto prima della notificazione del ricorso per ottemperanza. L’instaurazione del giudizio nel settembre 2023 risultava pertanto inutile, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della parte ricorrente alle spese legali, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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