Incentivi al personale per migrazione ANPR solo se previsti da norma espressa (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 17 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli incentivi al personale degli enti locali possono essere riconosciuti soltanto quando siano previsti e disciplinati in maniera espressa dalla legge o dalla contrattazione collettiva cui le norme rinviano. Le disposizioni che prevedono incentivi economici hanno carattere speciale e non sono pertanto suscettibili di interpretazione analogica, non potendo il principio incentivante essere esteso a fattispecie diverse e non previste dalla norma. Ne consegue che l’assenza di una specifica disposizione di legge non consente di attribuire compensi aggiuntivi mediante il reimpiego di un contributo statale assegnato per finalità di digitalizzazione. La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo resta peraltro circoscritta ai quesiti di carattere generale e astratto, restando esclusa ogni valutazione sul merito gestionale dell’ente.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Livorno, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 in merito a due quesiti tra loro connessi. L’ente ha rappresentato di aver ricevuto nel corso del 2024, dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, un contributo di euro 12.346,40 ai sensi del D.P.C.M. n. 18/2023, a supporto dell’integrazione in ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione.
Il Comune ha inoltre riferito di aver ricevuto dalla RSU aziendale, in sede di delegazione trattante, la richiesta di riconoscere incentivi al personale addetto ai Servizi Anagrafici per il passaggio ad ANPR, rilevando tuttavia che dalla normativa non emerge alcun collegamento diretto tra il contributo statale forfettario e un incentivo previsto da una specifica disposizione di legge. Ha quindi chiesto se sia possibile incentivare i dipendenti mediante il reimpiego di tale contributo e, in caso affermativo, se dette risorse siano escluse dal vincolo di spesa dei fondi del trattamento accessorio del personale del comparto funzioni locali.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i profili di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo aspetto, l’istanza è stata ritenuta ammissibile perché formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Sotto il secondo, la Sezione ha ricordato che il quesito, pur originato da un’esigenza gestionale, deve riferirsi alla corretta interpretazione e applicazione di una norma di contabilità pubblica, conservando caratteri di generalità e astrattezza.
Nel caso concreto, il quadro normativo e documentale richiamato dall’ente non evidenzia alcun dubbio interpretativo su norme di contabilità o di finanza pubblica. La richiesta si limita a domandare se sia possibile attribuire un incentivo al personale sulla base delle finalità perseguite dal sistema di digitalizzazione, pur in mancanza — come riconosciuto dallo stesso ente — di una norma incentivante specifica riferita ai dipendenti comunali.
A fini collaborativi, la Sezione ha enucleato il principio applicabile in materia: gli incentivi al personale devono essere previsti e disciplinati in maniera espressa dalla legge o dalla contrattazione collettiva a cui le norme rinviano. Tali normative incentivanti vanno considerate speciali e, dunque, non suscettibili di interpretazione analogica per estendere il principio incentivante a fattispecie diverse e non previste. Su questa base il quesito è stato ritenuto ammissibile e la risposta non può che essere negativa.
Diversa è l’ipotesi in cui l’ente intenda incentivare, in sede di contrattazione decentrata, il personale addetto ai Servizi Demografici mediante gli istituti premianti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. In tal caso la specificità della richiesta, riferita al caso concreto, esclude qualsiasi possibilità di parere e rende l’istanza inammissibile. Residua in capo alla Sezione, in termini di funzione consultiva, il solo profilo del rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, ossia i tetti di spesa che non possono essere derogati o superati se non diversamente disposto dalla legge.
Nota della Redazione
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