Definizione agevolata in appello contabile e verifica dell’adempimento (Corte dei Conti Sez. III App. n. 165 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di appello la definizione agevolata disciplinata dall’art. 130 cod. giust. contabile si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento della somma determinata dal giudice con il decreto di ammissione al rito deflattivo. Il giudice, accertato l’adempimento mediante la documentazione prodotta dall’amministrazione creditrice, dichiara definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, ottavo comma, cod. giust. contabile. La definizione presuppone il parere favorevole del Procuratore generale e preclude ogni ulteriore pronuncia sul merito della pretesa risarcitoria. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellante.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia ha citato in giudizio la ricorrente, insieme ad altri soggetti, nella qualità di componente di una commissione preposta a una procedura concorsuale indetta presso un’Accademia di Belle Arti per la selezione di docenti. La pretesa risarcitoria, pari a euro 8.698,81, corrispondeva al danno riconosciuto dal TAR Lecce in favore di una candidata pretermessa. All’appellante era stata contestata una quota pari al 25% dell’intero ammontare.
La Sezione giurisdizionale regionale ha accolto la domanda e condannato l’appellante al pagamento di euro 2.174,70, oltre rivalutazione e interessi legali. Avverso tale pronuncia l’appellante ha proposto appello, chiedendo in via preliminare, previo parere favorevole del Procuratore generale, la definizione alternativa del giudizio con offerta di euro 1.522,29, pari al 70% della pretesa azionata.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Sezione d’appello attiene al perfezionamento del rito deflattivo e agli adempimenti consequenziali. L’appellante ha fondato l’istanza sulla natura colposa della responsabilità contestata, esclusa ogni ipotesi di doloso arricchimento, e la Procura Generale ha espresso parere favorevole.
Con decreto n. 1/2024 la Sezione ha accolto l’istanza di definizione ex art. 130 cod. giust. contabile, determinando in euro 1.522,29 la somma dovuta in favore dell’Accademia, oltre a euro 74,66 per un terzo delle spese liquidate in primo grado, e fissando in trenta giorni il termine per l’esecuzione dei pagamenti.
L’appellante ha provveduto al versamento di euro 1.596,95 mediante bonifico bancario, depositando la relativa ricevuta. La Procura Generale ha quindi richiesto che l’amministrazione creditrice offrisse prova dell’avvenuta soddisfazione del credito; l’Accademia ha dato atto del pagamento allegando copia della reversale di incasso.
La documentazione acquisita dimostra, come rilevato anche dalla Procura, la tempestiva e corretta esecuzione degli incombenti di cui al decreto. Il giudizio va pertanto definito ai sensi del richiamato art. 130, ottavo comma, cod. giust. contabile. Le spese del grado, liquidate in euro 112,00, seguono la soccombenza e restano a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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